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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1471 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

R.F. ha proposto un ricorso per cassazione cumulativo contro tre sentenze della C.T.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, depositate il 27 gennaio 2010, che avevano accolto l’appello dell’Agenzia e confermato gli accertamenti relativi agli anni d’imposta 2000, 2001 e 2002. Gli avvisi recuperavano le ritenute alla fonte che la contribuente avrebbe dovuto operare e versare sulle retribuzioni corrisposte alla figlia M.R., che lavorava nel bar. Con un unico motivo, R.F. ha denunciato violazione delle norme sulla motivazione degli atti e delle sentenze, contestando il criterio di quantificazione degli imponibili, l’utilizzo del verbale ispettivo INAIL del 19 marzo 2003 — che sosteneva essere stato impugnato e annullato —, la sufficienza delle dichiarazioni della figlia a provare un rapporto di lavoro retribuito anziché un aiuto familiare e il ricorso a presunzioni successive per determinare gli imponibili. Ha inoltre contestato la motivazione degli avvisi, basata sul richiamo al verbale INAIL.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le singole contestazioni, perché l’unico motivo mescolava in modo confuso censure diverse e non le riconduceva con sufficiente chiarezza ai vizi tassativi previsti per il ricorso per cassazione, rendendo impossibile individuarne e valutarne le ragioni. La Corte ha inoltre precisato che l’ufficio tributario può motivare l’accertamento facendo propri, con motivazione adeguata, i risultati dell’attività istruttoria svolta da altri uffici pubblici, compresi gli organi ispettivi INAIL, utilizzabili ai fini tributari. Le tre sentenze della C.T.R. che avevano confermato gli accertamenti restano quindi ferme. R.F. è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366 c.p.c.

    Siffatto modo di articolare la censura nei confronti della decisione impugnata (nel difetto di qualsivoglia coordinamento con le fattispecie di vizio tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c. ) non è rispettoso del sistema processuale vigente, in relazione in particolare ai requisiti di specificità prescritti per il ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c. , determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure.

    Il ricorso per cassazione deve esporre censure specifiche e distinguibili, formulate in modo da consentire alla Corte di identificarne le ragioni e ricondurle a un vizio di legittimità. La mescolanza confusa di contestazioni può determinare l’inammissibilità.

  • Art. 360 c.p.c.

    La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito.

    Le doglianze in cassazione devono essere ricondotte in modo chiaro a una delle categorie tassative di vizi previste dall’art. 360 c.p.c.; non basta contestare genericamente l’esito della controversia.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    tale principio è desumibile sia dalle norme generali sull'attività amministrativa poste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 , (applicabili, salva la specialità, anche per il procedimento amministrativo tributario), alla stregua delle quali il titolare dei poteri di decisione non è tenuto a reiterare l'esercizio dei poteri, d'iniziativa e, soprattutto, istruttori, che hanno preparato la sua attività

    Nel procedimento amministrativo, anche tributario salvo le sue regole speciali, l’autorità che decide può fondarsi sull’attività istruttoria già svolta da altri uffici senza doverla ripetere, purché l’atto finale sia adeguatamente motivato.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12

    tale principio è desumibile sia dalle norme generali sull'attività amministrativa poste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 , (applicabili, salva la specialità, anche per il procedimento amministrativo tributario), alla stregua delle quali il titolare dei poteri di decisione non è tenuto a reiterare l'esercizio dei poteri, d'iniziativa e, soprattutto, istruttori, che hanno preparato la sua attività, sia dalle norme tributarie generali di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12.

    La Corte richiama le norme tributarie generali a sostegno della legittimità di un atto impositivo che recepisce i risultati di precedenti attività istruttorie, purché rechi una motivazione adeguata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 2

    In particolare, per quanto concerne le imposte dirette, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 2, prevede il potere dell'ufficio tributario di chiedere agli organi dell'amministrazione pubblica, comprensiva degli enti pubblici non economici, e di ottenere da loro, la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti passivi di imposte sui redditi e di accedere presso tali organi allo scopo di rilevare direttamente dati e notizie.

    Per le imposte dirette, l’ufficio tributario può acquisire dati e notizie presso gli organi della pubblica amministrazione, anche enti pubblici non economici. I risultati delle ispezioni INAIL possono quindi essere utilizzati nell’attività di accertamento tributario.

Massime di principio

  • In cassazione, ciascun motivo deve indicare chiaramente quale errore della decisione viene denunciato e ricondurlo a una specifica categoria di vizio prevista dalla legge; un motivo che accumula contestazioni eterogenee senza distinguerle può essere dichiarato inammissibile, senza decisione sul merito delle singole questioni.
  • Un accertamento tributario può richiamare e recepire i risultati istruttori acquisiti da un altro ufficio pubblico, anche ispettivo, senza ripetere direttamente gli accertamenti, se la motivazione dell’atto consente al contribuente di comprenderne le ragioni e di difendersi.
  • La dichiarazione di inammissibilità lascia ferme le decisioni di merito impugnate; non equivale a un nuovo accertamento della fondatezza sostanziale di ogni elemento della pretesa tributaria.

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