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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18453/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’operazione relativa alla realizzazione di un prototipo di macchina per lavorazione di calotte in alluminio e al successivo utilizzo del bene in un’operazione di leasing. In primo grado una società aveva chiesto alla controparte il pagamento del corrispettivo per il macchinario e per alcune modifiche aggiuntive; la convenuta aveva eccepito di non essere parte del rapporto principale, sostenendo che il contratto fosse intercorso con la società di leasing, e aveva formulato domanda riconvenzionale di risarcimento per il preteso inadempimento della controparte, asseritamente ostativo alla locazione del macchinario a un soggetto terzo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale, accolto la riconvenzionale e liquidato una somma equitativa, oltre spese. In appello la società che aveva agito in riconvenzionale chiedeva, in via principale, di espungere ogni riferimento alla risoluzione del contratto e di ottenere un maggior risarcimento; la controparte proponeva appello incidentale per ottenere il pagamento integrale del corrispettivo e la restituzione del macchinario. La Corte d’appello ha eliminato il riferimento alla risoluzione del contratto per inadempimento, ha rigettato l’appello incidentale e ha rideterminato le spese. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente principale ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo in relazione al rigetto della domanda risarcitoria maggiore, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato elementi presuntivi e documentali idonei a dimostrare la mancata conclusione del contratto di locazione con il terzo e quindi il danno da perdita di chance/utile; 2) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese del giudizio d’appello, ritenuta incompatibile con l’esito della lite e con la formula decisoria; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese di primo grado e delle spese di CTU, sostenendo che la riforma parziale non giustificasse la nuova ripartizione. Nel ricorso incidentale la controparte ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e documenti, sostenendo che il contratto dovesse essere qualificato come appalto per la realizzazione di un prototipo, che il bene fosse stato eseguito conforme alle specifiche e che il collaudo fosse stato positivamente eseguito o comunque dovesse ritenersi tale; 2) violazione di legge sulla qualificazione del rapporto, con richiesta di riconoscimento del credito per il prezzo del macchinario. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la censura mirasse a una rivalutazione del merito e che la Corte territoriale avesse comunque considerato il nucleo fattuale rilevante; ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, rilevando un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo sulle spese d’appello e l’illegittimità della nuova regolazione delle spese di primo grado e della CTU in assenza di adeguata giustificazione, specie a fronte del rigetto dell’appello incidentale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze sollecitavano una nuova valutazione dei fatti e non illustravano una vera violazione di legge, oltre a risultare problematico il tema della procura, senza che ciò fosse però decisivo ai fini dell’esito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito confermando la liquidazione delle spese del primo grado come stabilita dal Tribunale, ponendo a carico della controparte un terzo delle spese del giudizio d’appello e delle spese di CTU, e regolando le spese di legittimità con compensazione parziale per reciproca soccombenza.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e il primo motivo del ricorso principale; ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza d’appello in relazione a tali capi. Decidendo nel merito, ha confermato la liquidazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale di Vicenza, ha condannato la società resistente al pagamento di un terzo delle spese del giudizio d’appello e delle spese di CTU nella misura determinata dalla Corte territoriale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per metà e per la restante metà poste a carico della società resistente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il doppio contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di censurare la mera valutazione delle prove o di ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio; occorre indicare un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese deve essere coerente con la decisione e adeguatamente giustificata; un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo rende la statuizione invalida.

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice di appello che riformi la sentenza deve provvedere anche sulle spese del primo grado; la nuova regolazione deve essere sorretta da ragioni coerenti con l’esito del gravame.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato dalla parte resistente per sostenere la qualificazione dell’accordo come appalto e la necessità di verificare la conformità dell’opera da parte del committente.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato nel dibattito sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, senza che la questione fosse decisiva ai fini dell’inammissibilità del ricorso incidentale.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla validità della procura conferita per il giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove, incluse le presunzioni; il controllo di legittimità riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non il convincimento del giudice di merito.
  • Chi contesta il mancato utilizzo di un ragionamento presuntivo deve indicare l’assoluta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • Il giudice di merito è il solo competente a selezionare gli indizi, valutarne rilevanza, attendibilità e concordanza, e a stabilire se la loro combinazione integri una prova presuntiva sufficiente.
  • In tema di spese processuali, una statuizione che presenti un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo è nulla, poiché non consente di individuare con certezza il contenuto della decisione.
  • Quando la sentenza d’appello riforma quella di primo grado, il giudice deve regolare anche le spese del primo grado; la relativa liquidazione deve essere coerente con l’esito complessivo del gravame e con l’eventuale rigetto dell’appello incidentale.
  • Nel giudizio di cassazione, le doglianze che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti o dei documenti sono inammissibili se non individuano una specifica violazione di legge o un vero omesso esame di fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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