Cassazione Civile, Ordinanza n. 16614/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall’ente previdenziale per contributi asseritamente dovuti sulle posizioni di otto giornalisti, che l’ente riteneva lavoratori subordinati della società. La Corte d’appello ha accolto l’opposizione della società in parte, escludendo per alcuni rapporti la subordinazione e ritenendo non assolto dall’ente l’onere di provare il vincolo di subordinazione, mentre per tre giornalisti ha accolto il gravame dell’ente valorizzando accordi conciliativi intervenuti tra società e lavoratori. Il ricorso principale denunciava: nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; violazione dell’art. 2094 c.c. per mancato esame delle concrete modalità dei rapporti e degli indici di subordinazione; errata esclusione della subordinazione attenuata in ambito giornalistico e del rilievo dell’inserimento organico nella redazione; violazione delle norme sulla prova e sull’opponibilità all’ente di una transazione relativa a un giornalista. Il ricorso incidentale contestava a sua volta la valutazione probatoria sulla natura dei rapporti, l’omesso esame dei verbali di conciliazione, il regime sanzionatorio applicato ai contributi, l’eccezione di prescrizione e il rigetto dell’eccezione di compensazione tra crediti contributivi dell’ente e versamenti già effettuati dai collaboratori alla gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha rigettato il ricorso incidentale. Ha ritenuto che i motivi del ricorso principale, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o nullità, tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dell’accertamento di fatto, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente, applicando il criterio della subordinazione attenuata in ambito giornalistico e reputando comunque insufficienti gli indici emersi. Anche i motivi incidentali sono stati in gran parte dichiarati inammissibili perché generici o diretti a un riesame del merito; il terzo motivo è stato ritenuto infondato, ribadendo che per l’INPGI privatizzato la disciplina sanzionatoria dell’art. 116 l. n. 388/2000 non si applica automaticamente e deve coordinarsi con la disciplina interna dell’ente. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata richiamata solo come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha ribadito che non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale generico.
La censura di motivazione apparente è stata ritenuta infondata perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione logica e coerente.
art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per denunciare un difetto di motivazione, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile.
Serve a qualificare il rapporto come subordinato; la Corte ha ribadito che, in ambito giornalistico, la subordinazione è attenuata e va verificata in concreto tramite gli indici fattuali del rapporto.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la Corte ha escluso che fosse stata violata, perché la doglianza mirava in realtà a una nuova lettura del compendio probatorio.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la Corte ha escluso un vizio di violazione della norma, trattandosi di contestazioni sul merito dell’accertamento di fatto.
art. 1 CGLG (d.P.R. 153/1961)
Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla disciplina del lavoro giornalistico subordinato.
art. 2 CGLG (d.P.R. 153/1961)
Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla disciplina del lavoro giornalistico subordinato.
Richiamato per sostenere l’opponibilità della transazione all’INPGI ai fini della qualificazione del rapporto; la Corte ha escluso il rilievo decisivo di tale accordo rispetto all’accertamento in fatto.
La Corte ha ribadito che la disciplina sanzionatoria per omissione o ritardo nel pagamento dei contributi non si applica automaticamente all’INPGI privatizzato, dovendo l’ente adottare proprie delibere nel rispetto del quadro normativo di coordinamento.
È stata indicata come norma di coordinamento dell’autonomia regolamentare dell’ente con il regime delle prestazioni e dei contributi obbligatori.
Richiamato per qualificare l’INPGI come ente privatizzato, rilevante ai fini dell’inapplicabilità automatica dell’art. 116 l. n. 388/2000.
Richiamata in relazione all’eccezione di prescrizione quinquennale, ma la censura è stata dichiarata generica/inammissibile.
Richiamata in più passaggi per il regime sanzionatorio dei contributi previdenziali e il relativo coordinamento normativo.
Richiamato solo per il termine concesso al Collegio per il deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in ragione dell’esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuovo esame del merito e del materiale istruttorio; i motivi devono indicare in modo specifico il fatto processuale o storico controverso e la decisività della doglianza.
- La qualificazione di un rapporto di lavoro giornalistico come subordinato o autonomo richiede una verifica concreta delle modalità di svolgimento della prestazione; la subordinazione, in tale settore, è attenuata e l’inserimento organico nell’organizzazione redazionale è solo uno degli indici da apprezzare complessivamente, non un elemento decisivo isolato.
- La mera esistenza di durata, frequenza delle prestazioni e collocazione del collaboratore nell’organizzazione aziendale non basta, da sola, a dimostrare la subordinazione se il giudice di merito ritiene insufficiente il quadro istruttorio complessivo.
- Le transazioni o conciliazioni intervenute tra datore di lavoro e lavoratore possono essere considerate come elementi di conferma dell’accertamento fattuale, ma non vincolano automaticamente il terzo ente previdenziale ai fini della qualificazione giuridica del rapporto se ciò contrasta con l’esame complessivo delle concrete modalità di esecuzione.
- Per gli enti previdenziali privatizzati, il regime sanzionatorio per omissione o ritardo nei versamenti contributivi non si applica automaticamente per effetto delle norme generali, ma richiede il coordinamento con le delibere dell’ente e con la disciplina speciale che regola il sistema contributivo e previdenziale.
- In cassazione, le doglianze su prescrizione, compensazione o valutazione dei verbali di conciliazione devono essere puntuali e autosufficienti; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
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