Cassazione Civile, Ordinanza n. 11283/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività prima come lavoratore socialmente utile, poi come somministrato e infine alle dipendenze di una cooperativa appaltatrice di servizi amministrativi presso un'azienda sanitaria, ha agito per ottenere differenze retributive. In via principale ha chiesto la condanna solidale della cooperativa e della committente al pagamento delle differenze derivanti dal diritto all'inquadramento nella categoria C3 del CCNL comparto sanità pubblica; in subordine ha chiesto la condanna della sola cooperativa a inquadrarlo nella categoria C3 del CCNL cooperative sociali e a pagargli le differenze. La Corte d'appello aveva invece riconosciuto solo un diritto limitato alle differenze tra la posizione C1 e la posizione B1 del CCNL cooperative sociali, escludendo ogni pretesa verso l'ASL e ritenendo inapplicabili sia la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 sia la prospettata tutela collegata a una pretesa interposizione illecita o a un trasferimento d'azienda. Il ricorrente ha quindi proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per avere esaminato l'appello della cooperativa, asseritamente inammissibile per difetto di interesse; 2) errata declinatoria di giurisdizione, violazione del giudicato interno e erronea interpretazione della domanda; 3) violazione degli artt. 2126 e 1677 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, oltre a errata interpretazione della domanda e della decisione di primo grado; 4) violazione dell'art. 2126 c.c., difetto assoluto di motivazione, omesso esame di fatti decisivi e violazione del principio di non contestazione. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, evidenziando tra l'altro che l'impugnazione della cooperativa, proposta dopo quella del lavoratore e dell'ASL, andava trattata come impugnazione incidentale; che la questione della macro-organizzazione pubblica e dell'appalto non era stata correttamente censurata; che il ricorrente non aveva assolto gli oneri di autosufficienza quanto al contenuto degli atti e della sentenza di primo grado; e che la censura motivazionale mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha confermato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dell'ASL committente e riconosciuto soltanto, nei confronti della cooperativa, le differenze retributive limitate al periodo in cui il lavoratore era formalmente inquadrato nella posizione B1 anziché C1 del CCNL cooperative sociali. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003
La responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi dell'appaltatore non è stata ritenuta invocabile nei confronti di una pubblica amministrazione, richiamandosi il limite di applicazione posto dal d.lgs. 276/2003 alle amministrazioni pubbliche.
art. 29, co. 3 bis, d.lgs. n. 276/2003
È richiamato come tutela costitutiva diversa e non richiesta dalla domanda originaria; il suo mancato esercizio ha escluso che la controversia potesse essere trattata come azione di accertamento di interposizione vietata.
art. 1, co. 2, d.lgs. n. 276/2003
Le disposizioni in materia di somministrazione/appalto richiamate non si applicano alle pubbliche amministrazioni.
art. 9, co. 1, d.l. n. 76/2013, conv. in L. n. 99/2013
È stato considerato come disposizione che ha espresso una regola già desumibile dal sistema, ribadendo l'esclusione dell'applicabilità della disciplina della responsabilità solidale alle pubbliche amministrazioni.
Non è stato ritenuto utilizzabile nei confronti della pubblica amministrazione committente nel contesto degli appalti pubblici; in ogni caso richiede la prova che il committente sia debitore verso l'appaltatore al momento della domanda.
artt. 4 e 5 d.P.R. n. 207/2010
Sono indicati come speciale procedura applicabile agli appalti pubblici, la cui mancata attivazione è stata valorizzata dalla Corte territoriale per escludere la pretesa azionata verso il committente pubblico.
d.lgs. n. 163/2006
Richiamato quale codice degli appalti pubblici costituente disciplina speciale per i rapporti con le pubbliche amministrazioni, con rinvio residuale al codice civile.
È stato escluso che vi fosse prova di un trasferimento d'azienda rilevante tra le due cooperative succedutesi nell'appalto, con conseguente insussistenza del diritto al mantenimento del medesimo inquadramento per tale via.
Richiamato dalla Corte territoriale come criterio per la verifica dell'inquadramento professionale secondo un procedimento trifasico, incentrato sul contenuto effettivo delle mansioni e sul confronto con le declaratorie contrattuali.
È invocato dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato l'incoerenza della censura con la domanda effettivamente proposta e con la struttura della responsabilità prospettata, oltre all'impossibilità di rivalutare il merito in cassazione.
È richiamato dal ricorrente, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini della censura accolta dalla Corte d'appello.
Il vizio motivazionale è escluso perché la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente, analitica e comprensibile, non meramente apparente.
La violazione del principio di non contestazione richiede, per l'autosufficienza del ricorso, la trascrizione degli atti processuali rilevanti; nel caso concreto tale onere non è stato assolto.
art. 360, co. 1, nn. 1, 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha ricondotto i motivi ai relativi vizi dedotti, ma ha ritenuto alcune censure inammissibili perché volte a ottenere una nuova valutazione del merito o perché carenti sotto il profilo dell'autosufficienza.
Richiamato in tema di impugnazione incidentale tardiva per affermare, in linea generale, la possibilità di reagire all'iniziativa impugnatoria avversaria.
art. 13, co. 1 bis e co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Quando una parte propone un'impugnazione successiva rispetto ad altra già pendente sulla stessa sentenza, essa può essere qualificata come impugnazione incidentale se si inserisce nel quadro delle impugnazioni già proposte e se vi è interesse a contrastare l'iniziativa avversaria che rimette in discussione l'assetto deciso in primo grado.
- In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; la sopravvivenza anche di una sola ratio sufficiente rende intangibile la sentenza.
- La censura di violazione del giudicato interno o di errori nella ricostruzione della domanda processuale richiede l'onere di trascrivere gli atti e i passaggi essenziali della decisione di primo grado, così da consentire il controllo della Corte di legittimità.
- Il lavoratore che invochi la non contestazione deve indicare e trascrivere gli atti di parte e i relativi passaggi dai quali emerga in modo inequivoco l'effettiva mancata contestazione del fatto allegato.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è ormai limitato al minimo costituzionale: non consente una nuova valutazione delle prove, ma solo la denuncia di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, irriducibile contrasto logico o motivazione obiettivamente incomprensibile.
- In una controversia su inquadramento e differenze retributive, il giudice deve fare riferimento alle mansioni effettivamente svolte e alle declaratorie contrattuali applicabili, ma il ricorrente deve allegare e provare gli elementi specifici che fondano il superiore inquadramento, non bastando il generico richiamo alla continuità delle mansioni.
- La responsabilità solidale del committente pubblico per i crediti dei dipendenti dell'appaltatore incontra limiti derivanti dalla disciplina speciale degli appalti pubblici e non può essere automaticamente desunta dalla normativa generale sugli appalti privati.
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