Cassazione Civile, Ordinanza n. 11209/2026 del 27/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un professionista, di un'iscrizione ipotecaria disposta dall'agente della riscossione su beni immobili di sua proprietà, fondata su cartelle esattoriali relative a crediti dell'ente previdenziale. Il Tribunale di Sassari aveva rigettato l'opposizione, ritenendo regolarmente eseguite le notifiche di tutte le cartelle salvo una, ritenendo il ricorrente decaduto dall'opposizione sia ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sia ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, e reputando comunque infondata l'eccezione di prescrizione, anche per la presenza di istanze di rateizzazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi: ha censurato la declaratoria di carenza di interesse ad agire sulla prescrizione e la qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi; ha denunciato omessa pronuncia su preavviso di iscrizione ipotecaria, disconoscimento di documenti prodotti in copia e vizi di notifica delle cartelle; ha dedotto inoltre omessa o apparente motivazione sulla regolarità delle notifiche e sulla genericità delle contestazioni in tema di interessi. La Corte rileva però che, nella more, la stessa sentenza era stata appellata dalla Cassa e che nel giudizio di appello la Corte territoriale aveva deciso su tutte le questioni corrispondenti ai motivi di ricorso per cassazione, dichiarando inammissibili alcune doglianze perché proposte con appello invece che con ricorso per cassazione, rigettando la prescrizione, accogliendo la censura sull'iscrizione ipotecaria e riformando in parte la sentenza. Poiché tale sentenza d'appello non risulta impugnata, il ricorso per cassazione risulta inammissibile per i motivi già decisi nel merito dal giudice di appello e, per i restanti, perché formulati in modo generico e non autosufficiente, senza la necessaria specifica indicazione delle domande o eccezioni pretermesse e senza un puntuale disconoscimento dei documenti ex art. 2719 c.c.; inoltre, una volta divenuta definitiva la pretesa creditoria dell'ente previdenziale, le contestazioni formali sulle notifiche delle cartelle diventano irrilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sul fatto che le questioni principali erano già state decise dalla Corte di appello con sentenza non impugnata, mentre i residui motivi risultavano generici, non autosufficienti o comunque privi di decisività, anche perché la pretesa creditoria dell'ente era ormai definitiva.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato per escludere la carenza di interesse ad agire dedotta dal ricorrente nel motivo poi ritenuto non scrutinabile in cassazione perché già deciso in appello
art. 617 c.p.c.
richiamato in relazione alla qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi e al conseguente termine di decadenza
art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999
richiamato per la decadenza dall'opposizione avverso la cartella/attività esattoriale
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia va denunciata come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., con specifica indicazione delle questioni pretermesse
art. 132 c.p.c.
il vizio di motivazione apparente o omessa è dedotto come nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come mezzo corretto per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato quale espressione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone indicazioni puntuali degli atti rilevanti
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione agli oneri di produzione e specificazione degli atti posti a base del ricorso
art. 2719 c.c.
richiamato per affermare che il disconoscimento della copia fotografica deve essere specifico e indicare gli elementi di difformità rispetto all'originale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria nella fase camerale
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di omessa pronuncia o di error in procedendo richiede la specifica indicazione della domanda, eccezione o istanza asseritamente non esaminata, con richiamo puntuale degli atti in cui essa è stata proposta; non basta una censura generica.
- Il disconoscimento della conformità tra copia e originale ex art. 2719 c.c. deve essere specifico, chiaro e univoco: occorre individuare il documento contestato e gli esatti profili di difformità, non essendo sufficienti formule di stile o contestazioni onnicomprensive.
- Quando una questione è già stata decisa nel merito da una sentenza di appello non impugnata, il ricorso per cassazione sulle medesime questioni è inammissibile per carenza di attualità dell'interesse e per formazione della definitività del decisum di merito.
- Una volta divenuta definitiva la pretesa creditoria sottostante, contestazioni meramente formali sulle modalità di notificazione degli atti presupposti possono risultare prive di decisività ai fini del giudizio.
- La censura di motivazione apparente o omessa non può essere proposta in modo generico, ma deve essere ancorata alla specifica statuizione mancante o meramente apparente e al suo contenuto decisivo.
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