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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11218/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, assunto con qualifica di impiegato e addetto alla guida e all'accompagnamento di dirigenti e vertici dell'organizzazione, aveva agito per ottenere: scatti di anzianità, compensi per lavoro straordinario, ristoro per la mancata fruizione del riposo settimanale in 36 domeniche e un'indennità di incarico non percepita. Il tribunale aveva respinto integralmente le domande; la corte d'appello aveva invece accolto solo la domanda relativa al danno da mancato riposo, condannando la datrice al relativo risarcimento. Il ricorrente ha proposto dodici motivi di cassazione, contestando soprattutto l'interpretazione dell'"indennità di incarico": a suo dire essa remunerava solo le mansioni di autista e non includeva il lavoro straordinario, sicché la corte d'appello avrebbe errato nel ricostruire la volontà delle parti, nel valorizzare la non contestazione e nel ritenere soddisfatto il credito per straordinario tramite la forfettizzazione; ha inoltre dedotto violazioni dei canoni ermeneutici contrattuali, dell'art. 115 c.p.c., del divieto di rinuncia preventiva ai diritti retributivi e delle previsioni del regolamento interno. Contestava infine la liquidazione equitativa del danno da usura psico-fisica per il lavoro domenicale. La cassazione ha ritenuto la maggior parte dei motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi o introducevano questioni nuove, e ha comunque reputato corretta la decisione di merito sulla forfettizzazione del compenso per straordinario e sul danno da riposi non fruiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi per difetto di attinenza al decisum o per novità/infondatezza della censura sulla non contestazione; ha ritenuto inammissibili anche i motivi dal sesto al dodicesimo, perché non coglievano la motivazione della sentenza impugnata o miravano a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio. In particolare, ha confermato che la corte territoriale aveva correttamente interpretato le comunicazioni datoriali e il rapporto tra indennità di incarico e lavoro straordinario, qualificando l'indennità come compenso forfettario comprensivo della maggiore gravosità dell'orario di lavoro dell'autista e rilevando che il lavoratore aveva percepito un importo complessivo superiore a quello rivendicato a titolo di straordinario. Ha inoltre confermato la liquidazione del danno per mancato riposo settimanale, ritenendo la decisione conforme ai principi sul compenso forfetizzato dello straordinario e sulla necessità che il lavoratore provi l'eventuale eccedenza rispetto al forfait. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del patto sull'indennità di incarico secondo la comune intenzione delle parti e il criterio letterale, valutato insieme alle altre risultanze istruttorie

  • artt. 1362 ss. c.c.

    canoni ermeneutici applicati dalla corte di merito alla ricostruzione del significato dell'indennità di incarico e del rapporto complessivo tra le parti

  • art. 1363 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione sistematica del regolamento e del patto retributivo

  • art. 1366 c.c.

    richiamato in relazione ai principi di correttezza e buona fede nell'interpretazione del contratto

  • art. 1369 c.c.

    utilizzato dalla corte di merito per preferire l'interpretazione più funzionale al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro

  • art. 2099 c.c.

    richiamato nei motivi contro la qualificazione dell'indennità di incarico come comprensiva dello straordinario

  • art. 2108 c.c.

    richiamato nei motivi sul diritto alla retribuzione del lavoro straordinario

  • art. 2109 c.c.

    richiamato dalla corte territoriale per fondare il risarcimento del danno da mancata fruizione dei riposi

  • art. 2113 c.c.

    evocato dal ricorrente a sostegno dell'irrilevanza di eventuali rinunce ai diritti retributivi

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di accordo e consenso sulla disciplina del compenso

  • art. 1326 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di formazione del consenso contrattuale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere che il giudice avrebbe trascurato la mancata contestazione della natura dell'indennità di incarico

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base dei motivi di violazione di legge dedotti contro la sentenza d'appello

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    base del motivo per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha escluso l'ammissibilità anche per la presenza di doppia conforme

  • art. 5, comma 5, d.l. n. 66/2003

    richiamato dal ricorrente in tema di prestazione straordinaria e sua compensazione

  • art. 9 d.lgs. n. 66/2003

    richiamato dalla corte territoriale insieme all'art. 2109 c.c. per il danno da mancata fruizione dei riposi

  • art. 36 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso

Massime di principio

  • In tema di interpretazione di pattuizioni retributive o comunicazioni datoriali, il giudice di merito può attribuire a un'espressione letteralmente ambigua un significato desumibile dal contesto complessivo del rapporto, dalle buste paga, dalla prassi aziendale e dalle risultanze testimoniali, purché la motivazione dia conto del percorso ermeneutico seguito.
  • La deduzione di omessa pronuncia o di omesso esame di un fatto è inammissibile quando la questione investe in realtà una quaestio iuris o quando il fatto storico indicato non è decisivo; inoltre, nel regime della doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. è fortemente limitato.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o profili di censura non dedotti nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o di sviluppi puramente argomentativi già compresi nel tema di causa.
  • La forfettizzazione del compenso per lavoro straordinario è ammissibile se al lavoratore resta la possibilità di provare di aver svolto un numero di ore superiore a quello coperto dal forfait; in tal caso, il diritto a un ulteriore compenso sorge solo per l'eccedenza rigorosamente provata.
  • Ai fini della valutazione del pregiudizio da straordinario o da orario gravoso, il giudice può considerare l'ammontare complessivo del compenso forfettario percepito e verificarne la capienza rispetto alle somme rivendicate, escludendo il danno quando il forfait risulti superiore al credito azionato.
  • L'accertamento della non contestazione o della contestazione di un fatto rientra nell'apprezzamento del giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi effettivamente ancora deducibili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferieImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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