Cassazione Penale, Ordinanza n. 30907/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per l'esercizio abusivo della caccia. I fatti, descritti in modo neutro, riguardano la presenza di un meccanismo di cattura della fauna selvatica che sarebbe stato riattivato più volte, in un contesto temporale prossimo al 29 aprile 2021. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha contestato la conferma del giudizio di colpevolezza, chiedendo sostanzialmente una diversa lettura delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere valutata come episodica e non meritevole di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché diretto, in modo generico, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio già compiuta in modo esauriente dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato gli accertamenti della Forestale senza travisarne il contenuto. Ha reputato parimenti manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva già motivato in modo razionale il diniego della particolare tenuità del fatto, richiamando la reiterata riattivazione del meccanismo e i frequenti passaggi sul posto, elementi incompatibili con un fatto episodico e con una mera funzione difensiva degli alveari. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. f), l. n. 157 del 1992
norma incriminatrice posta a base della condanna per esercizio abusivo della caccia / cattura di fauna selvatica.
invocato dalla difesa per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ma ritenuto non applicabile per la non episodicità della condotta e per le modalità concrete del fatto.
in caso di inammissibilità del ricorso, impone il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione alternativa e meramente fattuale del compendio probatorio quando la motivazione dei giudici di merito sia logica, completa e priva di travisamenti delle risultanze acquisite.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta, per modalità concrete e reiterazione degli interventi, non appaia episodica ma espressiva di un'attività stabile o comunque non occasionale, incompatibile con un giudizio di minima offensività.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese del procedimento, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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