Cassazione Penale, Sentenza n. 7755/2022 del 03/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Carabotto aveva presentato ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (Tribunale di Teramo e Corte d'Appello di L'Aquila) per i reati di falso materiale in atto pubblico, falso ideologico per induzione e truffa aggravata: era stato ritenuto autore della formazione e dell'uso di una procura a vendere falsificata a firma della madre (Corsini Cinzia) per vendere un appartamento a favore di Pierantozzi, ricevendo €175.000. I motivi di ricorso contestavano l'errata valutazione delle prove (sostenendo che la madre voleva vendere e non vi fu raggiro), la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva pena, nonché l'illegittimo rigetto da parte della corte di appello della richiesta di rinvio per legittimo impedimento professionale del difensore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto: a) inammissibile la rivalutazione delle prove in sede di legittimità (vietato reinterpretare il compendio probatorio); b) non autosufficiente il ricorso rispetto ad allegazioni documentali mancanti (violazione del principio di autosufficienza); c) non sindacabile in cassazione la dosimetria della pena, correttamente motivata con riferimento all'art. 133 c.p.; d) legittimo il rigetto della richiesta di rinvio in mancanza dei requisiti previsti per il legittimo impedimento del difensore (art. 420 ter c.p.p.), perché il difensore non ha specificato le ragioni essenziali, non ha documentato l'impossibilità di trovare un sostituto e non ha rispettato gli oneri previsti. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per complessivi €2.500 oltre accessori di legge. La condanna di merito rimane quindi efficace.
Norme richiamate
Codice penale - artt. relativi ai reati contestati
artt. 81, 482 in relazione all'art. 476, 48, 479; artt. 640, 61, n.2 e n.7
Le norme sono state richiamate per qualificare i fatti come falso materiale e ideologico e truffa aggravata; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dei reati in base alla valutazione di merito
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 Art. 23, co. 8
art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Richiamato in relazione alla possibilità di trattare oralmente in udienza pubblica solo i ricorsi per i quali tale modalità fosse stata richiesta; utilizzato dal Procuratore generale per proporre da remoto la richiesta di inammissibilità
Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 Art. 165-bis, co. 2
art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28/07/1989, n. 271
Richiamato in tema di onere di indicazione e allegazione degli atti che si assumono travisati dal ricorrente; la Cassazione conferma l'esigenza di autosufficienza del ricorso anche dopo questa norma
Utilizzato per giustificare la dosimetria della pena: la corte territoriale ha motivato lo scostamento dal minimo edittale richiamando la gravità del fatto e l'entità del danno
Codice di procedura penale - Art. 420-ter, co. 5
art. 420-ter, comma 5, c.p.p.
Norma sul legittimo impedimento del difensore per impegno professionale; la Corte ha applicato i criteri consolidati (immediata prospettazione, specificità delle ragioni, assenza di altro difensore, impossibilità di trovare sostituto) e ha ritenuto l'istanza difensiva inidonea
Codice di procedura penale - Art. 102
Richiamato in relazione alla possibilità di avvalersi di un sostituto: la mancata dimostrazione dell'impossibilità di ricorrere a un sostituto ha reso infondata la richiesta di rinvio
Codice di procedura penale - Art. 616
Norma che autorizza la condanna per lite temeraria o per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione di €3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: i ricorsi che si fondano su una semplice rivalutazione o lettura alternativa delle prove sono generalmente inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si invocano vizi collegati a documenti o atti specifici, questi devono essere puntualmente indicati e allegati o trascritti; la mancata allegazione può determinare l'inammissibilità.
- Le censure sulle modalità di quantificazione della pena (dosimetria) sono difficilmente accolte in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è esaustiva e conforme ai parametri dell'art. 133 c.p.
- Per ottenere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore per impegno professionale è indispensabile rispettare i requisiti giurisprudenziali: tempestiva comunicazione, indicazione specifica delle ragioni che rendono essenziale la presenza, assenza di altro codifensore e documentazione sull'impossibilità di trovare un sostituto.
- Un ricorso manifestamente inammissibile o privo di fondamento espone il ricorrente a condanne per spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza e la forma prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Nei casi di falsità documentale finalizzata a trasferimenti patrimoniali, la qualificazione come falso e truffa aggravata è probabile se emergono elementi di contraffazione dell'atto, dell'autenticazione notarile o della firma e l'uso ha determinato un illecito profitto.
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