Cassazione Civile, Ordinanza n. 31859/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione. Avverso tale decreto il richiedente proponeva ricorso per cassazione. In sede di legittimità la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare del ricorso: la procura speciale per il giudizio di cassazione, conferita in foglio separato, era priva della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. 25/2008, secondo l'interpretazione consolidata delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il proprio potere-dovere di rilevare d'ufficio le cause di inammissibilità e afferma che, nelle controversie disciplinate dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere certificata dal difensore; in mancanza, il ricorso è inammissibile. Non vengono liquidate spese per la mancata costituzione del Ministero. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura deve essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare la data di rilascio.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito di specialità.
Richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis.
Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio senza previa interlocuzione con le parti.
Norma sul rito camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
La disciplina speciale della protezione internazionale contiene un regime processuale derogatorio per la procura al ricorso per cassazione.
Ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13.
Massime di principio
- Nei giudizi in materia di protezione internazionale soggetti all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se è conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e se tale data è certificata dal difensore.
- La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura speciale integra una causa autonoma di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte di cassazione senza necessità di contraddittorio preventivo, quando riguardano profili che la parte diligente deve considerare fisiologicamente nel processo.
- La disciplina speciale della protezione internazionale prevale sulle regole ordinarie in tema di procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c., introducendo un requisito formale più rigoroso.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ove dovuto.
Come è indicizzato
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