Cassazione Penale, Sentenza n. 3939/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione avverso l'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra due sentenze (Corte d'appello di Milano 17.10.2016 e Corte d'appello di Venezia 14.3.2019) e aveva rideterminato la pena complessiva in anni 26 e mesi 2. Il ricorso deduceva: (1) errata applicazione dei criteri di rideterminazione della pena per continuazione, in particolare la Corte territoriale avrebbe indebitamente adottato il principio di "toccare il meno possibile il giudicato" invece di scorporare i reati, individuare il più grave e calcolare ex novo gli aumenti per i reati satellite; contesta anche la misura dell'aumento attribuita ad uno specifico capo (capo 69) come sproporzionata e non adeguatamente motivata; (2) errata applicazione dell'art. 73 DPR 309/1990 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019, sostenendo che gli aumenti per continuazione devono essere ricalcolati sulla più favorevole cornice edittale (principio favor rei) anche per i reati già scontati con rito abbreviato o ordinario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato l'argomentazione della Corte d'appello di Venezia, ritenendola incongrua rispetto ai consolidati principi di diritto: il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati, individuare il reato più grave e prendere come pena base quella inflitta per tale reato, per poi determinare ex novo gli aumenti per i reati satellite (anche se già riuniti in continuazione nella sentenza di cognizione). Inoltre la Corte ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019, la riduzione del minimo edittale deve riverberarsi anche sulla determinazione dell'aumento per continuazione; pertanto la Corte d'appello non poteva affermare che gli aumenti già riflettessero la nuova cornice edittale e doveva invece ricalcolarli in favore del condannato. Per tali motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio, in diversa composizione, attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
Fondamento delle censure di legittimità (inosservanza o erronea applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria/insufficiente) utilizzato per valutare i motivi di ricorso per cassazione
Norma procedurale richiamata in relazione al potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena in caso di riconoscimento della continuazione tra condanne
Regola sull'aumento di pena per la continuazione; la Corte richiama l'obbligo di motivare specificamente l'entità dell'aumento e di ricalcolarlo ex novo per i reati satellite
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (disciplina stupefacenti)
comma 1 e comma 6 (e richiamo ad altre disposizioni della materia)
La modifica della cornice edittale a seguito di pronuncia costituzionale (n. 40/2019) incide anche sugli aumenti applicati per continuazione nei reati di stupefacenti; pertanto il giudice deve riconsiderare gli aumenti alla luce della più favorevole disciplina
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Indicazione delle fattispecie contestate nel procedimento milanese; utilizzata in ricostruzione fattuale delle condotte rilevanti ai fini della continuità
Sentenza Corte Costituzionale n. 40 del 2019
Dichiarazione di incostituzionalità che ha abbassato il minimo edittale per talune fattispecie in materia di stupefacenti: la Corte di Cassazione afferma che tale modifica impone la rivalutazione degli aumenti per continuazione a favore dell'imputato (applicazione del principio favor rei)
Giurisprudenza di legittimità citata
Cass. Sez. 1, n. 21424/2019 e altre pronunce
Costante principio interpretativo: il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati, individuare il più grave, assumere come pena base quella inflitta per il reato più grave nel giudizio di cognizione e determinare ex novo gli aumenti per i reati satellite; inoltre deve motivare l'entità degli aumenti
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra reati giudicati con sentenze distinte, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tutti i reati e individuare quello più grave; la pena base è quella inflitta per quel reato e gli aumenti per i reati satellite vanno determinati ex novo
- La motivazione sulla determinazione dell'aumento per continuazione deve essere esplicita e fornire i criteri adottati; non è sufficiente un principio generico di "non toccare il giudicato"
- Se dopo la pronuncia di merito è intervenuta una decisione di incostituzionalità che ha modificato la cornice edittale (es. riduzione del minimo), il giudice deve ricalcolare anche gli aumenti per continuazione alla luce della più favorevole disciplina (principio favor rei)
- La discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena è vincolata dai limiti edittali: la determinazione della pena non può prescindere dai minimi e massimi previsti dalla legge
- In caso di errore di applicazione di questi principi la Cassazione può annullare la decisione limitatamente alla determinazione della pena e rinviare il giudizio al giudice di merito per un nuovo calcolo conforme ai principi indicati
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