Cassazione Penale, Sentenza n. 31749/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due indagati hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo hanno dedotto l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese nell'immediatezza da uno degli indagati, assumendo che fossero state sollecitate dagli investigatori mediante pressione psicologica e minacce indirette nei confronti della moglie dell'altro indagato, in assenza del difensore e degli avvisi di legge. Con il secondo e il quinto motivo hanno contestato la gravità indiziaria nei confronti del coindagato, sostenendo che il Tribunale avesse valorizzato illogicamente il presunto forte odore della cocaina e la mera coabitazione, senza individuare un contributo concreto alla detenzione o alla cessione dello stupefacente. Con il terzo e il sesto motivo hanno denunciato la violazione delle norme sulle esigenze cautelari, sull'adeguatezza e sulla proporzionalità della misura, sostenendo che sarebbero stati sufficienti gli arresti domiciliari con controllo elettronico, anche in considerazione dell'incensuratezza, dell'inserimento lavorativo di uno degli indagati e della confessione dell'altro. Con il quarto motivo hanno dedotto l'inutilizzabilità dei risultati del narcotest, eseguito prima dell'avviso al difensore, ravvisando nell'erronea iniziale attribuzione della sostanza alla moglie dell'indagato un uso strumentale dell'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha premesso che, nel giudizio cautelare di legittimità, sono deducibili soltanto violazioni di legge e vizi motivazionali manifesti, non una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e congetturale: le dichiarazioni erano state verbalizzate e sottoscritte, circostanza ritenuta sufficiente, secondo l'indirizzo richiamato, a garantirne la verificabilità e l'utilizzabilità, e non erano emersi elementi idonei a dimostrare una loro induzione da parte degli investigatori. Inoltre, le dichiarazioni non costituivano l'unica fonte indiziaria. Quanto alla posizione del secondo indagato, la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale immune da illogicità, poiché fondata su una pluralità di elementi convergenti: l'ingente quantitativo di cocaina rinvenuto nell'abitazione comune, la presenza dell'indagato al momento della cessione, gli strumenti per il confezionamento, la rilevante somma di denaro occultata nell'appartamento e la predisposizione di vani per l'occultamento dello stupefacente nelle autovetture, una delle quali nella sua disponibilità. Tali elementi escludevano la prospettazione di una mera connivenza non punibile. Il motivo sulle esigenze cautelari è stato dichiarato generico, mentre la doglianza sul narcotest è stata ritenuta generica e comunque infondata: si trattava di un atto urgente di polizia giudiziaria, cui il difensore poteva assistere senza obbligo di previo avviso, e l'eventuale nullità derivante dall'omesso avviso della facoltà di nominare un difensore non era stata dedotta. Infine, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il pericolo di recidiva, desunto dall'enorme quantità di droga, dall'ingente disponibilità di denaro e dall'assenza di redditi leciti, considerando recessivi lo stato di incensuratezza e la confessione. Ha giudicato congrua anche la motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La disposizione costituisce il titolo di reato posto a fondamento della misura cautelare, relativo alla detenzione e alla cessione illecita di sostanze stupefacenti.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza delle garanzie previste per la persona indagata.
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli avvisi e alle garanzie per l'assunzione delle dichiarazioni dell'indagato.
Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria senza difensore possono essere utilizzate nella fase procedimentale e cautelare; quelle sollecitate sono inutilizzabili, ma la spontaneità deve essere dimostrata e non può essere affermata sulla base di mere congetture.
Richiamato in tema di inutilizzabilità della prova, in particolare con riguardo ai risultati del narcotest.
Richiamato quale parametro per la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il pericolo di reiterazione deve essere valutato prognosticamente in relazione alla concreta fattispecie, alle modalità della condotta, alla personalità dell'indagato e al contesto socio-ambientale; non richiede l'individuazione di specifiche e imminenti occasioni di ricaduta.
La scelta e il mantenimento della misura cautelare devono rispettare i criteri di adeguatezza e proporzionalità; nel caso concreto la custodia in carcere è stata ritenuta giustificata dalla gravità dei fatti e dal pericolo di reiterazione.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'idoneità degli arresti domiciliari, ritenuti dalla Corte non adeguati alla luce delle concrete condizioni indicate nell'ordinanza.
Per gli atti urgenti di polizia giudiziaria il difensore ha diritto di assistere senza che sia previsto uno specifico obbligo di avviso preventivo.
L'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia può determinare nullità, ma tale vizio deve essere specificamente allegato.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso un provvedimento cautelare, la denuncia dell'insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se prospetta una specifica violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione; non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale fattuale o una diversa ponderazione degli indizi.
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p., in assenza del difensore e degli avvisi previsti dalla legge, sono utilizzabili nella fase cautelare quando la loro spontaneità emerga con chiarezza; se invece risultano sollecitate, sono inutilizzabili. La mera allegazione difensiva di pressioni psicologiche, non corroborata da elementi concreti, non dimostra la sollecitazione.
- La verbalizzazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni spontanee costituiscono una garanzia documentale idonea a consentirne il controllo e a escludere, in assenza di ulteriori elementi contrari, l'inutilizzabilità.
- Ai fini della configurabilità del concorso nella detenzione finalizzata alla cessione di stupefacenti, la responsabilità del coabitante può essere desunta da una pluralità di elementi convergenti, quali la presenza nell'abitazione al momento della cessione, la disponibilità comune di strumenti e spazi, l'occultamento di denaro e sostanza e la concreta disponibilità di veicoli funzionali all'attività illecita; non è necessario fondarsi esclusivamente sulla confessione del correo o su un singolo dato sensoriale.
- La mera connivenza non è punibile, ma la qualificazione della condotta come connivenza non può essere sostenuta quando gli elementi complessivamente valutati indicano un contributo consapevole, anche desumibile in via indiziaria, alla detenzione o alla gestione dello stupefacente.
- Il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di nuove condotte delittuose, basata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale; non è necessario prevedere specifiche e imminenti occasioni di ricaduta.
- L'enorme quantità di stupefacente, l'ingente disponibilità di denaro e l'assenza di redditi leciti possono fondare un intenso pericolo di reiterazione, rispetto al quale lo stato di incensuratezza e l'inserimento lavorativo assumono rilievo recessivo.
- Il narcotest eseguito dalla polizia giudiziaria come atto urgente non richiede il previo avviso al difensore ai sensi dell'art. 356 c.p.p.; l'eventuale nullità derivante dall'omesso avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia deve essere specificamente dedotta.
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