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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35324/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

L'associazione professionale, destinataria di alcuni "inviti al pagamento" per TARES 2013 e TARI 2014/2015 relativi a locali adibiti a studio legale, ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario. Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che anche un mero invito al pagamento contenente una pretesa tributaria definita è autonomamente impugnabile, pur se privo di formale intimazione di pagamento e di espresso avviso di riscossione coattiva. Il secondo motivo deduceva violazione del regolamento comunale sulla TARI/TARES e vizio motivazionale, assumendo che il contribuente potesse sempre provare documentalmente la effettiva cessazione o variazione in diminuzione dell'occupazione dei locali, anche senza formale e tempestiva dichiarazione, e che la CTR avesse omesso di considerare documenti negoziali e amministrativi idonei a dimostrare il rilascio dei locali in epoca anteriore ai periodi tassati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto fondato il principio generale sulla impugnabilità dell'avviso bonario o invito al pagamento recante una pretesa tributaria definita, ma ha ritenuto infondata la censura sulla seconda ratio decidendi, perché la CTR non aveva negato in astratto la prova documentale della cessazione dell'occupazione, bensì aveva valutato nel merito come non sufficiente la documentazione prodotta a dimostrare una cessazione anteriore a quella risultante dalle dichiarazioni formali. Tale valutazione è stata qualificata come apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione; inoltre il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. non ricorreva, perché il fatto decisivo era stato esaminato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del Comune. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'impugnabilità nel processo tributario riguarda anche l'atto con cui l'amministrazione renda nota una pretesa impositiva definita; non è निर्णisiva la mancanza di una formale intimazione di pagamento o della prospettazione di riscossione coattiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è infondata quanto alla pretesa non impugnabilità dell'invito al pagamento; il motivo non scalfisce la ratio decisoria relativa alla seconda questione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale rilevante è ormai limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e controverso; non consente di censurare la valutazione di merito delle prove compiuta dal giudice territoriale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è impugnabile anche l'atto endoprocedimentale o bonario che contenga una pretesa fiscale definita, quando sia idoneo a manifestare in modo chiaro la volontà impositiva dell'amministrazione.
  • La prova della cessazione dell'occupazione o del presupposto impositivo può, in astratto, essere fornita documentalmente anche in assenza di formale dichiarazione, se la normativa locale lo consente o non lo esclude; tuttavia la sufficienza di quella prova è questione di merito rimessa al giudice di fatto.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione probatoria del giudice di merito, salvo che sia omesso l'esame di un fatto decisivo realmente controverso; non basta dedurre una diversa lettura della documentazione prodotta.
  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve colpire utilmente tutte le ragioni; se una di esse resiste al sindacato di legittimità, il ricorso va respinto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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