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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19302/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il regime fiscale di una somma corrisposta a un dirigente, già dipendente di una società, a seguito di licenziamento ritenuto ingiustificato dal giudice del lavoro. La somma era stata liquidata a titolo di indennità supplementare prevista dall’art. 19 del CCNL dirigenti; il datore di lavoro l’aveva assoggettata a ritenuta d’acconto. Il contribuente sosteneva che tale importo non costituisse reddito imponibile, ma ristoro di un danno emergente, in particolare del pregiudizio all’immagine, e chiedeva il rimborso dell’IRPEF versata. Dopo un primo giudizio favorevole al contribuente, una precedente cassazione con rinvio aveva evidenziato carenze motivazionali della CTR. In sede di rinvio la CTR ha invece ritenuto che l’indennità avesse natura pattizia, fosse fondata sul CCNL e fosse liquidata in misura predeterminata, senza compensare un danno emergente, con conseguente assoggettamento a imposizione. Il ricorrente ha quindi dedotto violazione degli artt. 6 e 17 del TUIR, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la somma come lucro cessante/reddito perduto, mentre non sarebbe individuabile alcun reddito perso che l’indennità compensi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio già consolidato secondo cui, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, l’indennità supplementare riconosciuta al dirigente per licenziamento ingiustificato, prevista dal CCNL, è soggetta a IRPEF perché deriva dalla cessazione non giustificata del rapporto di lavoro, ha matrice convenzionale e funzione anche sanzionatoria/compensativa della perdita del posto di lavoro; non si tratta di ristoro di un danno emergente di natura non reddituale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre agli effetti sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 6 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la somma non integrasse reddito imponibile, ma ristoro di un danno non reddituale.

  • art. 17 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Richiamato dal ricorrente come norma del regime fiscale delle somme percepite, asseritamente non applicabile in senso impositivo alla fattispecie.

  • art. 19 CCNL dirigenti

    Considerato dalla Corte come fonte pattizia dell’indennità supplementare, liquidata in misura predeterminata e collegata al licenziamento ingiustificato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del c.d. doppio contributo a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Le somme percepite dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro sono, in linea generale, assoggettate a imposizione anche quando corrisposte a titolo risarcitorio, salvo che abbiano funzione di ristoro di un pregiudizio non reddituale.
  • L’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo per il licenziamento ingiustificato del dirigente ha natura convenzionale e, pur avendo anche funzione compensativa/sanzionatoria, è tassabile quando mira a compensare la perdita del posto di lavoro e del reddito, non un danno emergente diverso dalla componente reddituale.
  • Ai fini fiscali, la qualificazione dell’importo come non imponibile richiede la prova che esso sia destinato a reintegrare un danno non reddituale; in mancanza, prevale la sua attrazione nell’area del reddito di lavoro dipendente.
  • In sede di legittimità, quando la giurisprudenza di Cassazione sul punto è consolidata, la censura che si limiti a riproporre una diversa qualificazione della somma, senza scalfire il principio di diritto già affermato, è destinata al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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