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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30510/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Due soggetti, asseritamente creditori di ciascuno dei convenuti per euro 100.000, in forza di un contratto di opzione put relativo alla cessione di partecipazioni sociali, avevano introdotto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia relativa di: a) un atto di conferimento immobiliare con cui una società aveva trasferito un immobile a una società collegata a liberazione di un aumento di capitale; b) rinunce di alcuni soci alla restituzione di finanziamenti soci infruttiferi e della conseguente iscrizione contabile di una riserva vincolata. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto lodo arbitrale che aveva riconosciuto la validità ed efficacia dell'opzione put e condannato i convenuti al pagamento delle somme dovute, già poi corrisposte, ma aveva comunque condannato gli attori alle spese sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo insussistente l'eventus damni. Gli attori avevano appellato solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il Tribunale invertito l'onere della prova sull'insufficienza patrimoniale dei debitori e per non avere correttamente valutato gli atti e le risultanze patrimoniali; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto due censure: con la prima hanno denunciato violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni non potesse gravare sui creditori e che i documenti prodotti dai debitori avessero solo valore indiziario; con la seconda hanno denunciato omesso/illogico esame in relazione agli artt. 2901, 1292 e 2740 c.c., sostenendo che, trattandosi di debitori solidali, la capienza patrimoniale dovesse essere verificata per ciascun debitore e che bilanci e scritture contabili non fossero di per sé decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni ricorre anche quando l'atto renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, ma resta onere del creditore dimostrare la modifica quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, mentre il debitore può vincere la domanda provando che il patrimonio residuo è ampiamente sufficiente; nel caso concreto la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto, fondato anche su presunzioni e risultanze catastali, senza invertire l'onere probatorio. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello non si era limitata a due sole posizioni patrimoniali, ma aveva considerato il patrimonio di ciascun convenuto e che la valutazione di bilanci e scritture contabili come elementi probatori rientra nel merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo, se dovuto, del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria presuppone un eventus damni che può consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza del soddisfacimento del credito; il creditore deve provare la modificazione della garanzia patrimoniale, mentre il debitore può provare l'ampiezza del residuo patrimonio.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell'onere della prova se il giudice ritiene che il debitore abbia dimostrato, anche tramite presunzioni e elementi documentali, la capienza del patrimonio residuo.

  • art. 1292 c.c.

    La solidarietà tra debitori è richiamata dai ricorrenti per sostenere che la capienza debba essere valutata in relazione a ciascun obbligato; la Corte esclude il vizio denunciato perché la sentenza di merito aveva comunque esaminato la situazione patrimoniale di ciascuno.

  • art. 2740 c.c.

    La garanzia patrimoniale generica va valutata in concreto; la Corte conferma che l'eventus damni manca se il residuo patrimonio del debitore consente di soddisfare ampiamente il credito.

  • art. 2709 c.c.

    Le scritture contabili e i bilanci possono essere valutati liberamente dal giudice del merito come elementi probatori, senza automatica irrilevanza fuori dal rapporto con l'imprenditore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato per denunciare violazioni di legge in tema di revocatoria e onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma la Corte ritiene che la motivazione non fosse né apparente né contraddittoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria il requisito dell'eventus damni non richiede la totale incapienza del debitore: è sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito.
  • L'onere probatorio è così distribuito: il creditore deve allegare e provare il pregiudizio alla garanzia patrimoniale, mentre il debitore può paralizzare la domanda dimostrando che il patrimonio residuo è comunque ampiamente capiente.
  • La prova della capienza o incapienza patrimoniale può essere fornita anche per presunzioni e mediante documenti contabili o catastali, che il giudice di merito valuta liberamente insieme agli altri elementi del caso.
  • In cassazione non è censurabile, se adeguatamente motivato, l'apprezzamento di merito che ritenga insussistente l'eventus damni sulla base di elementi indiziari non specificamente contraddetti.
  • La solidarietà passiva non elimina la necessità di valutare la consistenza patrimoniale dei singoli debitori coinvolti, ma la doglianza è infondata se la sentenza di merito abbia comunque esaminato la posizione patrimoniale di ciascuno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraObbligazioni solidali
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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