Cassazione Civile, Sentenza n. 20142/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di liquidazione/rettifica del valore dichiarato nell'atto di compravendita del 17/07/2012 relativo a un'area edificabile nel Comune di Cassino. Le ricorrenti deducevano: (1) nullità degli avvisi per mancata sottoscrizione del Direttore provinciale dell'Agenzia o di funzionario validamente delegato; (2) carenza di motivazione e violazione dell'obbligo di allegazione degli atti (rogiti notarili e parametri comunali) richiamati nell'avviso, tali da impedire l'esercizio del diritto di difesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima censura ha ritenuto inammissibile il motivo che non abbia preso conto della motivazione di merito (la CTR aveva accertato che gli avvisi alle sig.re Franchitto risultavano sottoscritti dal Direttore provinciale) e, in ogni caso, ha ritenuto che la presenza di una copia notificata con la sottoscrizione del Direttore escludeva in concreto qualsiasi incertezza sulla riferibilità dell'atto all'Amministrazione. Sulla seconda censura ha confermato che la motivazione è adeguata se enuncia il criterio astratto adottato (criterio sintetico-comparativo) e indica gli atti e gli estremi di registrazione usati come parametri; l'obbligo di allegazione sussiste solo per documenti non già conoscibili dal contribuente, e l'avviso poteva validamente richiamare rogiti e la delibera comunale (anch'essa pubblica) indicando i riferimenti essenziali. La CTR ha valutato attendibili i dati dell'Agenzia; i ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio (euro 2.300,00 oltre spese).
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
La sentenza conferma che l'avviso di accertamento richiede la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario direttivo validamente delegato; se la sottoscrizione non è del titolare, l'Amministrazione deve dimostrare la delega o l'esercizio del potere sostitutivo. Tuttavia, se risulta comunque la riferibilità dell'atto all'ufficio (es. copia notificata con firma del Direttore), non v'è violazione reale della garanzia
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7
L'obbligo di motivazione e di allegazione dei documenti richiamati nell'atto tributario trova applicazione; la Corte precisa che l'allegazione riguarda principalmente i documenti di cui il contribuente non ha già conoscenza legale o effettiva
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52 (registro)
In materia di imposta di registro la rettifica del valore è legittima quando l'avviso indica il criterio adottato (es. criterio sintetico-comparativo) e gli atti specifici utilizzati con i relativi estremi di registrazione, in modo da permettere al contribuente di richiedere e contestare tali atti
Principi generali in materia di motivazione degli atti amministrativi applicati anche agli atti dell'amministrazione finanziaria (per effetto dello Statuto del contribuente), con la conseguenza che la motivazione può essere anche per relationem se il contenuto essenziale del documento richiamato è riprodotto o è agevolmente conoscibile
Richiamato in relazione all'onere della prova: l'Amministrazione ha l'onere di provare i presupposti fattuali dell'accertamento (inclusa la sussistenza della delega per la sottoscrizione se necessaria) e il contribuente può contrastare tali elementi in giudizio
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis
Richiamato nella giurisprudenza citata: non è consentita la doglianza di mancata allegazione quando il contenuto essenziale degli atti richiamati è stato riprodotto sull'avviso e il contribuente può comunque esercitare il diritto di difesa
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Riferimento formale alla facoltà del versamento del contributo unificato aggiuntivo ove previsto per il ricorso; la sentenza dà atto dei presupposti processuali per l'eventuale pagamento
Massime di principio
- Sottoscrizione dell'avviso: l'avviso di accertamento deve essere riconducibile all'ufficio competente; la mancata sottoscrizione del titolare determina nullità solo se non esistono elementi che documentino la riferibilità dell'atto all'organo impositore o la valida delega al sottoscrittore
- Motivazione dell'avviso: è sufficiente l'enunciazione del criterio astratto adottato (es. criterio sintetico-comparativo) insieme agli elementi essenziali che consentono al contribuente di comprendere la logica della rettifica e di esercitare il diritto di difesa
- Allegazione dei documenti: l'obbligo di allegare gli atti richiamati sussiste soprattutto per documenti non conoscibili dal contribuente; se l'avviso riporta gli estremi e il contenuto essenziale o gli atti sono pubblici/reperibili, l'allegazione non è sempre necessaria
- Onere probatorio: l'Amministrazione deve dimostrare i presupposti di fatto e l'applicazione concreta del criterio adottato; il contribuente può depositare perizie o altri mezzi per contestare la valutazione
- Accesso e pubblicità degli atti comunali: atti soggetti a pubblicità legale (es. delibere esposte all'albo) possono essere considerati conoscibili dai contribuenti e pertanto rilevanti per l'uso in motivazione per relationem
- Strategia difensiva: in caso di avviso che indica criterio e riferimenti specifici, il contribuente deve tempestivamente chiedere copia degli atti richiamati e predisporre perizia o documentazione contraria, altrimenti la mancata allegazione non è automaticamente decisiva a suo favore
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