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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20250/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ales ha impugnato la sentenza di merito sostenendo che EDS/HP avesse violato disposizioni contrattuali (artt. 2, 3 e 8 del rapporto contrattuale), nonché i diritti d'autore sul software (art. 64-bis e 64-quater della L. 22 aprile 1941, n. 633) e le norme sulla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), deducendo che EDS avrebbe utilizzato informazioni ottenute dal codice sorgente di Ales (decompilazione/uso del codice) e che il prodotto realizzato fosse in sostanza identico o frutto di contraffazione/imitazione servile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Ales. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi articolati come censura della motivazione e come richiesta di rinnovato esame del fatto. Sul merito ha confermato la valutazione del CTU e del giudice di merito secondo cui le differenze fra i programmi (in particolare nella forma espressiva costituita dal codice sorgente) sono evidenti; pertanto non si è configurata contraffazione né 'riproduzione abilmente mascherata'. La Corte ha inoltre precisato che la sovrapponibilità funzionale non è di per sé illecito e che l'imitazione servile richiede la riproduzione delle forme esteriori individualizzanti non imposte da esigenze funzionali. Ha respinto quindi le doglianze relative alla violazione contrattuale, al diritto d'autore e alla concorrenza sleale. Condanna il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • clausole contrattuali (artt. 2, 3, 8 del contratto inter partes)

    La Corte ha ritenuto che, anche in presenza di clausole che identificano l'oggetto nel "programma" e nella "procedura", non sia sufficiente la mera coincidenza funzionale per affermare l'identità del programma; va verificata l'identità espressiva effettiva del codice, accertamento quest'ultimo svolto dal CTU e recepito dal giudice di merito

  • L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 64-quater

    "siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore"

    La norma tutela la riproduzione delle informazioni ottenute dal codice sorgente solo se la riproduzione dà luogo a un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva; la Corte ha ritenuto che qui manchi tale somiglianza espressiva e quindi non sussista violazione

  • Codice civile, art. 2598 (concorrente sleale), nn. 1 e 3

    Per configurare l'imitazione servile (art. 2598 n.1) occorre la riproduzione delle forme esteriori individualizzanti non imposte da esigenze funzionali; la mera sovrapponibilità funzionale o l'assenza di caratteristiche estrinseche distintive non basta a integrare la fattispecie. Analogamente, non è stata ritenuta integrata la fattispecie di concorrenza sleale di cui al n.3 nel caso di specie

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte ha dichiarato inammissibili molte censure che in sostanza chiedevano una rivalutazione del fatto e della prova (critica della motivazione). Sulla base dei limiti del giudizio di legittimità, il ricorso che pretende di sostituirsi al sindacato di merito è respinto

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5

    La Corte ha richiamato la preclusione del riesame esteso degli stessi elementi istruttori già valutati dal giudice di merito, limitando il controllo della Cassazione sulle omissioni di prova solo a casi tassativi

Massime di principio

  • La mera sovrapposizione funzionale fra due software non costituisce di per sé violazione del diritto d'autore: è necessaria la somiglianza nella "forma espressiva" (es. identità significativa del codice sorgente o del "nucleo centrale" creativo).
  • Se un CTU tecnico accerta differenze rilevanti nella forma espressiva (codice sorgente), i giudici di merito e la Cassazione tendono a ritenere assente la contraffazione, salvo prova contraria molto stringente.
  • Le clausole contrattuali che individuano l'oggetto come "programma" o "procedura" non valgono automaticamente a dimostrare l'identità del prodotto: l'identificazione effettiva richiede riscontro tecnico probatorio.
  • Il divieto di utilizzare informazioni ottenute mediante decompilazione o accesso al codice è operante solo se il risultato è un programma sostanzialmente simile nella forma espressiva; l'uso di conoscenze funzionali che porti a una realizzazione originale può essere legittimo.
  • Per far valere concorrenza sleale/imitazione servile occorre dimostrare la riproduzione delle caratteristiche esteriori individualizzanti non giustificate da esigenze funzionali; l'assenza di tratti esteriori distintivi può rendere più difficile la censura per imitazione servile.
  • In sede di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituirsi al giudice di merito: le doglianze devono essere incentrate su errori di diritto o omissioni formali ammissibili dal controllo di legittimità.

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