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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20230/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Chierchia, in qualità di amministratore delegato della comunione della strada interpoderale in Sutri, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per €3.749,61 a titolo di contributo pro quota per manutenzione e conservazione della strada, basato sulla deliberazione assembleare che approvò il bilancio e il riparto. Sanchez, acquirente di porzione di terreno comprensiva di una porzione di strada, ha proposto opposizione deducendo nullità/annullabilità della deliberazione per difetto di maggioranze, per essere stata adottata da organi del Consorzio e non dall'assemblea dei comproprietari, per mancanza di criterio di riparto e tabella millesimale, per carenza di informazione preventiva, per carenza del mandato del difensore e per prescrizione del credito. Il Giudice di pace rigettò l'opposizione; il Tribunale di Viterbo accolse l'appello della Sanchez ritenendo che la deliberazione fosse consortile e contenesse voci non imputabili alla comproprietaria (cancello, strade diramanti, spese legali/postali). Chierchia ricorse in cassazione contestando le conclusioni del tribunale. La Corte di cassazione ha valutato che, pur pacifica la mancata adesione della Sanchez al consorzio, la comunione della strada deriva dall'acquisto e impone l'obbligo di contribuzione ex art.1104 c.c.; il Tribunale ha errato trattando la questione solo come consortile e non anche nella prospettiva della comunione.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo; ha cassato la sentenza del Tribunale di Viterbo nella parte relativa al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Viterbo in persona di diverso magistrato per nuovo esame conforme ai principi indicati (valutare la vicenda nella prospettiva della comunione e dell'applicabilità dell'art.1104 c.c.). Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Sanchez e ha disposto che il giudice del rinvio decida anche sulle spese; ha dato atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, della eventuale necessità di versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 1106 c.c.

    Definisce la figura dell'amministratore della comunione e i suoi poteri; nella decisione si è rilevato che l'amministratore può essere autorizzato ad agire in giudizio per la comunione se il mandato assembleare lo prevede, senza richiedere la sottoscrizione autenticata del verbale da parte di ciascun comproprietario quando la lite è nell'interesse della comunione nel suo complesso.

  • art. 1131 c.c.

    Norma sul condominio citata per contrasto: la Corte ha precisato che la regola dell'art.1131 (che attribuisce poteri all'amministratore condominiale) non è applicabile per analogia all'amministratore della comunione previsto dall'art.1106 quando la legge prevede una diversa disciplina.

  • art. 1104 c.c.

    Stabilisce l'obbligo dei partecipanti alla comunione di contribuire alle spese di conservazione e godimento della cosa comune; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma alla comproprietaria (Sanchez) che, per effetto dell'atto di compravendita, è titolare di una porzione della strada e quindi tenuta a contribuire anche se non aderente al consorzio.

  • artt. 1100, 1101, 1105, 1107, 1109 c.c.

    Richiamate nel complesso delle norme sulla comunione e sui diritti/doveri dei comproprietari; la decisione invita a valutare la vicenda secondo le norme della comunione più che solamente secondo gli istituti consortili.

  • art. 633 c.p.c.

    Norma che regola il decreto ingiuntivo: la Sanchez aveva dedotto la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, contestazione che è stata valutata nel corso del giudizio.

  • artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.

    Richiamati nel contesto della censura sulla motivazione della sentenza di primo grado e dell'appello, relativi ai doveri di motivazione e istruttoria del giudice.

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento delle doglianze di legittimità (violazione di norme e omesso esame di fatto decisivo): la Corte si è pronunciata sul rilievo che parte delle censure erano fondate e ha accolto il motivo relativo all'erronea qualificazione consortile anziché comunionale.

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    Norma procedurale sul contributo unificato: la Corte ha dato atto che, ove dovuto, il ricorrente incidentale dovrà versare un ulteriore importo.

Massime di principio

  • L'acquisto di una porzione di terreno che include una fascia destinata a strada può determinare una communio sulla strada: il nuovo proprietario, anche se non aderisce a un consorzio, è tenuto a contribuire pro quota alle spese di conservazione e godimento ai sensi dell'art.1104 c.c.
  • La legittimazione dell'amministratore della comunione ad agire in giudizio può derivare da delibera assembleare senza che sia necessaria la sottoscrizione autenticata del verbale da parte di tutti i comproprietari quando il mandato concerne l'interesse della comunione nel suo complesso.
  • Una deliberazione assembleare non impugnata nei termini produce efficacia vincolante nei confronti dei comproprietari e può costituire titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo.
  • Il giudice d'appello che fondi la decisione su voci di spesa non imputabili alla comunione deve motivare e provare la natura extracomunitaria di tali spese; decisioni apodittiche o basate su qualificazioni formali rischiano la cassazione.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile se manca la soccombenza (interesse ad impugnare); le questioni non esaminate per assorbimento possono essere riproposte al giudice del rinvio.

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