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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20139/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in appello, aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento relativo al recupero a tassazione di IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 1998. La CTR aveva ritenuto insufficiente la prova e la motivazione dell'Ufficio circa l'inesistenza soggettiva di operazioni intracomunitarie e aveva annullato l'accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (motivazione apparente), ritenendo che la sentenza della C.T.R. non esplicitasse il percorso logico-probatorio seguito né indicasse quali prove fossero state valutate e con quale valenza. Per tali ragioni la motivazione è risultata al di sotto del minimo costituzionale richiesto e la sentenza è stata cassata. Il giudizio è stato rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Obbligo di motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice; la sua violazione integra motivazione apparente sanzionabile con nullità.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Riferimento formale alle regole di motivazione nel processo; richiamato insieme all'art.132 per il principio del minimum costituzionale della motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Norma del processo tributario che impone adeguata motivazione delle decisioni; la sua inosservanza configura vizio di motivazione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio generale sul riparto dell'onere della prova; richiamato in relazione alla valutazione di chi dovesse provare l'inesistenza delle operazioni.

  • art. 17, primo comma, d.P.R. n. 633/1972

    Norma relativa al diritto alla detrazione IVA; inserita nel ragionamento sul contestato diritto alla detrazione per operazioni ritenute inesistenti.

  • art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633/1972

    Norma relativa agli obblighi di registrazione delle fatture e delle operazioni intracomunitarie; rilevante rispetto all'accertamento di omessa registrazione dell'acquisto intracomunitario.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

    Strumenti di impugnazione in Cassazione: n.3 per violazione di norme procedure e di diritto; n.5 (riformulato) consente il sindacato sulla motivazione quando si tratta di anomalia motivazionale che costituisce violazione di legge costituzionalmente rilevante e riscontrabile nel testo della sentenza.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio dell'obbligo del giudice di decidere su tutte le questioni sollevate dalle parti: invocato per censurare omissioni di esame, anche se assorbito dalla decisione sulla motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Principio costituzionale del giusto processo che impone un livello minimo di motivazione delle decisioni giudiziarie; fondamento della censura per motivazione insufficiente.

  • art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. l. 7 agosto 2012, n. 134)

    Riforma che ha limitato il sindacato della Cassazione sull'ermeneutica motivazionale, precisando i requisiti per denunciare la motivazione in cassazione (richiamata in relazione all'art.360 n.5).

Massime di principio

  • Una sentenza di merito (in particolare d'appello) deve esplicitare il percorso logico e indicare le prove valutate e la loro valenza; in assenza di ciò la motivazione può essere giudicata "apparente" e la sentenza annullata per violazione del minimo costituzionale della motivazione.
  • In materia di IVA e operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche, se contesta la conoscenza del destinatario, elementi oggettivi e specifici (anche presuntivi) che dimostrino la consapevolezza o la conoscibilità della frode da parte del contribuente.
  • Se l'Amministrazione assolva l'onere probatorio sopra indicato, grava sul contribuente l'onere di provare di avere adottato la diligenza massima esigibile per non essere coinvolto nella frode; la regolarità contabile da sola non è risolutiva.
  • La Corte di Cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, può sindacare le anomalie motivazionali quando la carenza è tale da configurare una violazione di legge costituzionalmente rilevante e riscontrabile nel testo della sentenza impugnata; non è sempre ammesso un libero esame di merito.
  • Quando la Cassazione annulla per motivazione apparente, il rinvio in diversa composizione impone al giudice di merito di riesaminare e motivare analiticamente la valutazione delle prove, chiarendo l'applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova.
  • Nel formulare la difesa in simili procedimenti, l'Amministrazione dovrebbe documentare chiaramente gli elementi probatori (verbali di accesso, verifiche VIES, fatture estere, dichiarazioni anagrafiche) e spiegare la loro rilevanza logica e probatoria; d'altro canto il contribuente deve fornire elementi specifici che dimostrino la diligente condotta adottata.

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