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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20251/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la legittimità di operazioni poste in essere in situazione di conflitto di interessi senza la dovuta informazione e consenso, invocando violazione della disciplina MiFID/Regolamenti Consob-Banca d'Italia (art. 23 del Regolamento congiunto 29/10/2007) e deducendo responsabilità dell'intermediario per omissione informativa/violazione del dovere di astensione; censuravano inoltre l'accertamento del nesso causale, la quantificazione del danno e la solidarietà della compagnia assicurativa con la banca

La decisione

La Corte ha respinto i primi quattro motivi di ricorso come infondati e ha dichiarato inammissibile il quinto motivo relativo alla compagnia. Ha confermato i principi secondo cui: l'art. 23 del Regolamento congiunto non ha eliminato il principio "disclose or abstain" ma lo ha riorganizzato puntando sulla prevenzione e sul consenso (ora anche tacito); l'intermediario che realizzi un'operazione in conflitto senza aver preventivamente informato e ottenuto il consenso del cliente è responsabile e il nesso causale si determina "in re ipsa"; la liquidazione del danno nella specie è corretta richiamando il criterio della differenza tra valore all'acquisto e valore al momento della domanda risarcitoria. Ha condannato le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e rilevato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.

    Applicato per precludere il ricorso in cassazione quando la sentenza d'appello confermi integralmente la decisione di primo grado, con conseguente preclusione della gravame in cassazione

  • art. 23 Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob 29/10/2007

    gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati

    Non ha abolito il principio "disclose or abstain"; ha riorganizzato la disciplina ponendo l'accento sulla prevenzione tramite misure organizzative e sull'obbligo di informare il cliente quando tali misure non sono sufficienti; il consenso del cliente, pur potendo essere tacito, è comunque requisito per procedere all'operazione in conflitto

  • art. 21, comma 1-bis, TUF

    Imposta un dovere generale di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse potenziali e rafforza la responsabilizzazione degli intermediari nella gestione dei conflitti

  • Regolamento Consob n. 11522/1998 (art. 27 e art. 28)

    La previgente disciplina prevedeva obblighi di astensione in mancanza di consenso espresso; la Corte ricava continuità sostanziale con la nuova disciplina, pur mutata nell'assetto formale (consenso tacito anziché sempre espresso)

  • Direttiva MiFID I (Direttiva 2004/39/CE)

    Quadro normativo di riferimento che ha guidato l'adozione delle disposizioni nazionali; non ha inteso liberalizzare le operazioni in conflitto di interessi eliminando gli obblighi di tutela dell'investitore

  • art. 1223 cod. civ.

    Rilevante per la liquidazione del danno: la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del danno sulla base della differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello al momento della domanda risarcitoria

  • art. 1227, comma 2, cod. civ.

    Riferito in rapporto alla possibile rilevanza di comportamenti successivi del danneggiato (es. recesso) ai fini della riduzione del risarcimento; tuttavia il recesso non incide sul nesso causale quando l'obbligo di astensione è stato violato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente, nei casi previsti, di dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente (raddoppio), come fatto dalla Corte

Massime di principio

  • Quando un intermediario esegue operazioni in situazione di conflitto di interessi deve prima informare il cliente e ottenere il suo consenso; il consenso può essere anche tacito ma l'informazione preventiva è obbligatoria
  • Se l'intermediario non informa e non ottiene (anche tacitamente) il consenso e l'operazione risulta pregiudizievole, la violazione del dovere di astensione configura responsabilità e il nesso causale può essere presunto (in re ipsa)
  • La disciplina MiFID e i regolamenti nazionali puntano sulla prevenzione e su misure organizzative idonee a gestire i conflitti; gli intermediari devono adottare procedure e documentazione che dimostrino l'identificazione e la gestione dei conflitti
  • La quantificazione del danno per investimenti può essere effettuata come differenza tra il valore al momento dell'acquisto e il valore al momento della domanda risarcitoria, salvo eventuali elementi concreti che dimostrino diversamente
  • La solidarietà tra diversi soggetti (es. banca e compagnia) è possibile quando le responsabilità sono connesse alla medesima prestazione/distribuzione; contestazioni sulla diversità delle prestazioni possono implicare problemi processuali, compresa l'inammissibilità della difesa comune
  • Sul piano processuale, se la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione può essere precluso ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
  • La prova dell'inadempimento specifico (obbligo di astensione/informazione) può sollevare il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale; invece per mere violazioni informative ordinarie il nesso va accertato concretamente

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