Cassazione Civile, Ordinanza n. 05182/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore. Il Tribunale, all’esito della fase sommaria del rito cd. Fornero ex L. n. 92/2012, emetteva un’ordinanza. Il lavoratore proponeva appello sostenendo che, pur avendo forma di ordinanza, il provvedimento fosse sostanzialmente decisorio e quindi immediatamente impugnabile in Corte d’appello, senza necessità di instaurare la fase di opposizione davanti al Tribunale. Con il ricorso per cassazione denunciava violazione della L. n. 92/2012 e dell’art. 131 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato la natura sostanziale del provvedimento di primo grado. La società resisteva, eccependo anche la tardività dell’impugnazione e del ricorso per cassazione rispetto ai termini del rito speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che il ricorso per cassazione era stato proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 1, comma 62, L. n. 92/2012; dall’altro, che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome: la non esperibilità dell’appello per saltum avverso l’ordinanza resa nella fase sommaria del rito Fornero e, comunque, l’intervenuta definitività/esecutorietà del provvedimento per mancata impugnazione nel termine di 30 giorni di cui all’art. 1, comma 51, L. n. 92/2012. Il ricorrente aveva censurato solo la prima ratio e non anche la seconda, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 24 luglio 2012, n. 92, art. 1, comma 48
individua la fase sommaria del procedimento speciale in materia di licenziamento, dalla quale origina l’ordinanza poi oggetto di contestazione.
L. 24 luglio 2012, n. 92, art. 1, comma 49
il provvedimento emesso al termine di questa fase è solo l’esito della prima fase del procedimento e non la decisione finale del giudizio di primo grado.
L. 24 luglio 2012, n. 92, art. 1, comma 51
termine perentorio di trenta giorni
se non viene proposta opposizione/impugnazione nel termine, l’ordinanza acquista definitiva efficacia esecutiva e diventa stabile.
L. 24 luglio 2012, n. 92, art. 1, comma 62
il ricorso per cassazione deve essere proposto entro 60 giorni, altrimenti è tardivo.
invocato dal ricorrente per sostenere la natura sostanziale decisoria del provvedimento, ma la censura non è stata ritenuta idonea a superare la declaratoria di inammissibilità.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.
base della condanna del soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti disciplinato dalla L. n. 92/2012, l’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria non è automaticamente equiparabile alla decisione finale del giudizio: la verifica del mezzo di impugnazione va compiuta avendo riguardo alla struttura del procedimento e alla qualificazione adottata dal giudice, non solo alla forma del provvedimento.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna da sola sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorso che censuri una sola ratio è inammissibile per difetto di interesse se l’altra ratio resta intatta e idonea a mantenere ferma la decisione.
- Nel rito Fornero, la mancata impugnazione nel termine di legge del provvedimento di primo grado comporta la sua definitiva efficacia esecutiva; un successivo rimedio proposto oltre termine è tardivo.
- In cassazione, la tempestività dell’impugnazione va verificata anche con riguardo al termine speciale previsto dal rito applicato; il superamento di tale termine comporta inammissibilità del ricorso.
- Le censure devono investire tutte le autonome basi della decisione impugnata: la mancata contestazione di una ratio decisiva impedisce l’accoglimento anche se le doglianze sulla diversa ratio fossero fondate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05117/2024 del 27/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05120/2024 del 27/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05123/2024 del 27/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05125/2024 del 27/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05126/2024 del 27/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 27 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05132/2024 del 27/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →