Cassazione Civile, Ordinanza n. 5949/2018 del 12/03/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 15 giugno 2012, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, dichiarando sussistente per Euro 68.147,00 il credito dell’INPS relativo a una cartella esattoriale per contributi omessi in danno di lavoratori ritenuti dipendenti della società, in conseguenza di intermediazione vietata ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Primo: violazione dell’art. 2909 c.c., perché dopo l’udienza di discussione in appello era passata in giudicato una sentenza del Tribunale di Prato, pronunciata in sede di rinvio sull’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione della Direzione Territoriale del Lavoro di Pistoia, che aveva escluso l’intermediazione vietata per i medesimi fatti. Secondo: violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e vizio di motivazione, sostenendo che non fosse stata provata la mancanza di autonomia gestionale e di assunzione del rischio d’impresa da parte dell’interposto. Terzo: vizio di motivazione circa il fatto che i conteggi dell’INPS per la quantificazione dell’obbligazione contributiva non fossero stati contestati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il giudicato formatosi nel distinto giudizio sull’ordinanza-ingiunzione non vincola gli enti previdenziali, rimasti estranei a quel processo, poiché il rapporto contributivo è autonomo rispetto alla pretesa sanzionatoria dell’autorità amministrativa e l’efficacia riflessa del giudicato non opera nei confronti di terzi titolari di un diritto autonomo. Il secondo motivo è infondato quanto alla pretesa violazione di legge: la Corte d’appello aveva correttamente individuato il criterio dell’assenza di autonomia e indipendenza dell’attività dell’appaltatrice rispetto all’appaltante. È invece inammissibile nella parte in cui mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, senza indicare un fatto autonomamente decisivo che, se considerato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il terzo motivo è infondato: la contestazione dei conteggi contributivi deve essere precisa e puntuale, individuare i vizi specifici e offrire elementi di prova; le contestazioni formulate dalla società non soddisfacevano tale onere, sicché le risultanze dei conteggi si sono consolidate nell’importo indicato dall’INPS. La Corte ha compensato le spese di lite, ravvisando giusti motivi nella difformità degli esiti in fatto rispetto al giudizio conclusosi con la pronuncia passata in giudicato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
nessuna violazione del giudicato è al riguardo configurabile, essendo rimasti l’INAIL e l’INPS estranei al processo conclusosi con la sentenza del Tribunale di Prato e non potendo l’efficacia riflessa del giudicato – intesa come affermazione oggettiva di verità – operare nei confronti di terzi estranei al processo quando essi siano titolari di un diritto autonomo, che cioè attinge la sua causa da un diverso rapporto giuridico
L’efficacia riflessa del giudicato non si estende a terzi estranei al processo che siano titolari di un diritto autonomo, fondato su un diverso rapporto giuridico; perciò il giudicato sul distinto rapporto sanzionatorio non vincola gli enti nella controversia sul credito contributivo.
L. n. 1369 del 1960, art. 1
la sentenza impugnata afferma correttamente che, all’uopo, occorre aver riguardo all’assenza di autonomia ed indipendenza dell’attività svolta dalla società appaltatrice rispetto alla società appaltante
Per accertare l’intermediazione vietata occorre considerare l’assenza di autonomia e indipendenza dell’attività svolta dall’appaltatrice rispetto all’impresa appaltante.
art. 360 c.p.c., n. 5
in tanto si può censurare una sentenza di merito di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo risultante dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, e anteriore alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con L. n. 134 del 2012, cit.) in quanto il fatto su cui la motivazione è stata omessa o è stata resa in modo insufficiente o contraddittorio sia autonomamente decisivo, ossia potenzialmente tale da portare la controversia ad una soluzione diversa
Il vizio motivazionale è deducibile solo se riguarda un fatto controverso e autonomamente decisivo, potenzialmente idoneo a determinare un diverso esito della controversia; non consente di sostituire alla valutazione probatoria del giudice di merito il diverso convincimento della parte.
art. 416 c.p.c.
L’art. 416 c.p.c. impone al convenuto di “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione”, in ordine ai fatti affermati dall’attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest’ultimo circa l’ammontare del proprio credito, implica che non sia all’uopo sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588 del 2010), ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento
La contestazione dei conteggi relativi al credito deve essere specifica: non basta un dissenso generico, ma occorre indicare puntualmente gli errori e offrire elementi idonei a provarli.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un processo non produce efficacia riflessa nei confronti di terzi rimasti estranei quando questi siano titolari di un diritto autonomo, fondato su un rapporto giuridico diverso da quello deciso.
- L’intermediazione vietata di manodopera va accertata considerando l’assenza di autonomia e indipendenza dell’attività svolta dall’appaltatrice rispetto all’impresa appaltante.
- La censura di vizio motivazionale richiede l’indicazione di un fatto controverso autonomamente decisivo, la cui considerazione avrebbe potuto condurre a una soluzione diversa; non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o un diverso coordinamento degli elementi istruttori.
- La contestazione dei conteggi prodotti per determinare un credito non è specifica se si limita a un dissenso generico: deve individuare puntualmente i vizi dei conteggi e offrire elementi di prova della loro fondatezza.
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