Cassazione Civile, Ordinanza n. 10426/2018 del 02/05/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio amministratore)
La controversia
Il socio amministratore di una S.r.l., già iscritto alla Gestione separata per l’attività di amministratore, aveva impugnato la cartella con cui l’INPS richiedeva contributi alla Gestione commercianti, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per la doppia iscrizione. Il Tribunale aveva accolto il ricorso e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1382/2011 depositata il 30 dicembre 2011, aveva respinto l’appello dell’INPS. La Corte territoriale aveva ritenuto non provato che il socio partecipasse personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza: il fatto che fornisse indirizzi imprenditoriali ai vari settori e che, durante un’ispezione, avesse svolto selezioni di personale non dimostrava, senza ulteriori riscontri, un’attività lavorativa operativa abituale e prevalente, distinta dall’attività di amministratore. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 203 e 208, della legge n. 662/1996, come interpretati dall’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nonché vizio di motivazione. Ha sostenuto che la partecipazione del socio al lavoro aziendale risultasse dalle selezioni del personale, dagli indirizzi operativi forniti ai settori e dal suo ruolo di riferimento per le questioni della gestione operativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ribadito che la doppia iscrizione alla Gestione separata e alla Gestione commercianti è in astratto possibile per il socio amministratore di S.r.l., ma l’iscrizione alla Gestione commercianti richiede l’accertamento concreto della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere abituale e prevalente, al netto dell’attività svolta come amministratore. Tale partecipazione può consistere anche in attività organizzativa, direttiva o intellettuale e non soltanto esecutiva o materiale; tuttavia, deve trattarsi di prestazione lavorativa effettiva e distinta dalle funzioni amministrative. Nel caso concreto non risultavano provate né un’attività lavorativa esecutiva, di coordinamento o direttiva del socio, né l’abitualità e prevalenza dell’attività dedotta. Le ulteriori allegazioni dell’INPS non erano autosufficienti e non individuavano elementi decisivi ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Nulla sulle spese, poiché l’intimato non si era costituito.
Norme richiamate
art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662
in materia occorre dare applicazione all’art.1, comma 203 legge 662/1996 il quale a sua volta ha sostituito il primo comma dell’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, con il seguente disposto: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita’ commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilita’ dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e’ richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche’ per i soci di socíeta’ a responsabilita’ limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale ‘con carattere di abitualita’ e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L’iscrizione alla Gestione commercianti richiede, tra gli altri presupposti, la partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Per il socio di S.r.l. il requisito va accertato in concreto e non è sostituito dalla sola attività di amministratore.
art. 1, comma 208, L. 23 dicembre 1996, n. 662
“Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 – che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento va prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”
La regola dell’unificazione contributiva sulla base dell’attività prevalente non esclude la contemporanea iscrizione alla Gestione separata e alla gestione dell’attività d’impresa: la doppia iscrizione è possibile quando ricorrono concretamente i requisiti per ciascuna gestione.
art. 12, comma 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
“Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 – che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento va prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, – costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost..
La disposizione è interpretativa e chiarisce che il criterio dell’attività prevalente riguarda le attività autonome esercitate in forma d’impresa, mentre non assorbe i rapporti soggetti obbligatoriamente alla Gestione separata. La pronuncia applica tale lettura per ammettere in astratto la doppia iscrizione.
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l’attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell’organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l’attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.;
L’iscrizione alla Gestione separata per l’attività di amministratore è distinta dall’iscrizione alla Gestione commercianti per il lavoro svolto nell’impresa: le due posizioni non si confondono neppure quando l’attività lavorativa abbia contenuto organizzativo o direttivo.
art. 360, n. 5, c.p.c.
le ulteriori e differenti allegazioni in fatto, riferite nel ricorso dell’Inps, non solo non appaiono conformi al principio di autosufficienza dal momento che non trascrivono né producono gli atti nei quali essi sarebbero attestati; ma neppure deducono elementi decisivi ex articolo 360, numero 5 c.p.c.
Le allegazioni fattuali del ricorso per cassazione non consentono di censurare la motivazione se non sono autosufficienti e non individuano elementi decisivi rilevanti ai sensi del n. 5.
art. 2260 c.c.
si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l’attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.;
L’attività di amministratore, fondata sul rapporto organico o sul mandato, va distinta dalla prestazione lavorativa resa dal socio nell’attività aziendale ai fini dell’iscrizione previdenziale.
Massime di principio
- Il socio amministratore di una S.r.l. può essere iscritto contemporaneamente alla Gestione separata e alla Gestione commercianti, ma la doppia iscrizione presuppone che siano autonomamente integrati i requisiti previsti per ciascuna gestione.
- L’iscrizione alla Gestione commercianti del socio di una S.r.l. richiede un accertamento concreto della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere abituale e prevalente; il requisito va valutato in senso relativo e soggettivo, con riferimento alle attività lavorative svolte nell’impresa e al netto di quelle inerenti alla funzione di amministratore.
- La partecipazione personale al lavoro aziendale può consistere anche in attività organizzativa, direttiva o intellettuale, e non soltanto in attività esecutiva o materiale; resta però necessario distinguere tale apporto lavorativo dalle funzioni proprie dell’amministratore.
- La sola indicazione di indirizzi imprenditoriali o lo svolgimento di un singolo episodio operativo, senza ulteriori elementi che ne dimostrino abitualità e prevalenza, non basta a provare i presupposti dell’iscrizione alla Gestione commercianti.
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