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Cassazione Civile, Ordinanza n. 9414/2018 del 17/04/2018

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, già inquadrato nell’area B, posizione economica B3, aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze l’inquadramento nell’area C, posizione economica C1, dal 2003, con condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 887/2012 depositata il 18 ottobre 2012, aveva respinto l’appello dell’ente e confermato la decisione, ritenendo che il dipendente svolgesse attività di collaborazione sanitaria riconducibile alla declaratoria C1 e giudicando corretta la quantificazione delle differenze sulla base delle buste paga e della consulenza tecnica d’ufficio. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 13 del CCNL del comparto ENPE del 16 febbraio 1999, delle declaratorie delle aree e delle disposizioni del contratto integrativo del 30 luglio 1999: la Corte territoriale avrebbe interpretato la declaratoria C1 senza raffrontarla con l’area B di appartenenza, né avrebbe adeguatamente considerato requisiti, contenuti professionali e responsabilità previsti dai contratti collettivi. Ha inoltre sostenuto che le mansioni superiori devono essere attribuite in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. Con il secondo motivo ha denunciato falsa applicazione delle declaratorie contrattuali, contestando la sussunzione delle mansioni accertate nell’area C anziché nell’area B. Il resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che la Corte d’Appello, facendo riferimento al contenuto della sola declaratoria dell’area C, non aveva seguito il criterio trifasico necessario per determinare l’inquadramento: accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dalla contrattazione collettiva e raffronto tra le mansioni accertate e le previsioni contrattuali. Tale procedimento non impone una sequenza formalistica, purché i momenti di accertamento, ricognizione e valutazione risultino effettivamente presenti nel ragionamento decisorio. La sentenza è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 CCNL del comparto ENPE del 16 febbraio 1999

    La Corte d’Appello, riferendosi solo al contenuto della declaratoria relativa all’area C, non ha osservato il criterio “trifasico”, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore.

    La determinazione dell’inquadramento deve basarsi sul raffronto tra le mansioni concretamente accertate e le declaratorie e qualifiche previste dalla contrattazione collettiva; non è sufficiente considerare isolatamente la declaratoria del livello superiore richiesto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Nel giudizio relativo all’attribuzione di una qualifica superiore, l’osservanza del cd. criterio “trifasico”, da cui non si può prescindere nel procedimento logicogiuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass., n. 18943 del 2016).

    La violazione o falsa applicazione della disciplina contrattuale rileva quando la decisione sull’inquadramento non dà conto dei passaggi di accertamento delle mansioni, ricognizione delle declaratorie e raffronto tra i due risultati. Non occorre una scansione espositiva rigida, se tutti questi momenti sono comunque concretamente compresi nel ragionamento decisorio.

Massime di principio

  • Per accertare il diritto del lavoratore a una qualifica superiore, il giudice deve individuare le mansioni effettivamente svolte, ricostruire le qualifiche e i livelli contemplati dal contratto collettivo applicabile e confrontare le mansioni accertate con le relative declaratorie.
  • Il criterio trifasico per la determinazione dell’inquadramento non impone una sequenza espositiva rigida e formalizzata: è sufficiente che l’accertamento dei fatti, la ricognizione della disciplina collettiva e il raffronto tra i due risultino concretamente svolti nel ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro

Testo integrale

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