Cassazione Civile, Ordinanza n. 7982/2018 del 30/03/2018
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, inquadrato come operatore qualificato, posizione economica B1, aveva prestato servizio come custode di castelli, musei e giardini in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato succedutisi dal 14 marzo 2000 al 2011. Aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei termini, la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato dalla prima assunzione, le retribuzioni relative agli intervalli non lavorati e il risarcimento del danno, richiesto nella misura di venti mensilità. Il Tribunale di Aosta aveva escluso la conversione, ma riconosciuto il risarcimento di venti mensilità in ragione dell’abusiva reiterazione, rigettando la domanda relativa agli intervalli. La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 30 luglio 2012, aveva accolto parzialmente l’appello della Regione e respinto quello del lavoratore: aveva confermato l’illegittimità della reiterazione e il divieto di conversione nel pubblico impiego, ma negato il risarcimento perché il danno non sarebbe stato in re ipsa e il lavoratore non ne avrebbe allegato o provato la sussistenza. In cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi: con il primo ha contestato che il danno da reiterazione abusiva dovesse essere provato e ha invocato l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e la clausola 5 dell’Accordo quadro europeo; con il secondo ha sostenuto che la partecipazione a un concorso pubblico e l’inclusione tra gli idonei consentissero la conversione; con il terzo ha lamentato l’omesso esame della domanda di danni per gli intervalli non lavorati, formulando però la censura come vizio di motivazione e violazione di legge anziché come nullità per omessa pronuncia. La Regione ha inoltre dedotto che il lavoratore era stato assunto a tempo indeterminato nell’aprile 2013 da una società di servizi, dopo procedure selettive, e ha sostenuto che tale stabilizzazione escludesse il risarcimento forfetario.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo. In presenza del giudicato interno sull’accertamento della reiterazione abusiva dei contratti, ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 5072/2016: nel pubblico impiego contrattualizzato il danno da abuso va risarcito senza che il lavoratore debba provarlo entro la misura forfetaria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, da determinare tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto secondo i criteri dell’art. 8 della legge n. 604/1966, salva la prova del maggior danno. La successiva assunzione a tempo indeterminato presso una società distinta dall’amministrazione responsabile dell’abuso non esclude l’applicazione di tale regola. Il secondo motivo è stato respinto: la sola idoneità in un concorso, senza vittoria e utile collocazione rispetto ai posti disponibili, non consente la conversione, che resta preclusa dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e dal principio dell’accesso mediante concorso di cui all’art. 97 Cost. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza relativa alla mancata pronuncia sulla domanda per gli intervalli non lavorati non era stata dedotta come nullità della decisione per omessa pronuncia. La Corte ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito.
Il danno da abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego è presunto e risarcibile in misura forfetaria, senza necessità di prova entro i limiti previsti dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, salva la prova del maggior pregiudizio. La conversione del rapporto resta esclusa.
art. 32, comma 5, legge n. 183/2010
Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.
La disposizione fornisce il parametro per quantificare il danno presunto nel pubblico impiego: un’indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, determinata secondo i criteri dell’art. 8 della legge n. 604/1966, con possibilità di provare un danno ulteriore.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
L’art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 29 del 1993 (ora trasfuso nell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), secondo il quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si riferisce a tutte le assunzioni avvenute al di fuori di una procedura concorsuale, operando anche nei confronti dei soggetti che siano risultati solamente idonei in una procedura selettiva ed abbiano, successivamente, stipulato con la P.A. un contratto di lavoro a tempo determinato fuori dei casi consentiti dalla contrattazione collettiva, dovendosi ritenere che l’osservanza del principio sancito dall’art. 97 Cost. sia garantito solo dalla circostanza che l’aspirante abbia vinto il concorso.
La violazione delle regole imperative sull’assunzione da parte della pubblica amministrazione non determina la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Il divieto opera anche nei confronti di chi sia risultato idoneo ma non vincitore di una procedura concorsuale.
art. 97, terzo comma, Cost.
il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, anche delle Regioni, pure se a statuto speciale
L’accesso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni avviene ordinariamente mediante concorso; la sola idoneità, senza vittoria, non basta a fondare il diritto alla conversione del rapporto a termine.
art. 8 legge n. 604/1966
nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604.
I criteri dell’art. 8 della legge n. 604/1966 guidano la determinazione dell’indennità risarcitoria forfetaria compresa tra 2,5 e 12 mensilità.
art. 360, primo comma, c.p.c.
il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.
Le censure in cassazione devono essere riconducibili in modo immediato e inequivocabile a uno dei motivi tassativi dell’art. 360 c.p.c.; non sono indispensabili formule sacramentali né l’esatta indicazione del numero, purché il contenuto individui chiaramente il vizio.
art. 112 c.p.c.
nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
La denuncia di omessa pronuncia è ammissibile anche senza richiamare espressamente l’art. 112 c.p.c. o il numero 4 dell’art. 360 c.p.c., ma deve prospettare in modo univoco la nullità della decisione; non basta lamentare un vizio motivazionale o una violazione di legge.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’abusiva reiterazione di contratti a termine dà diritto al risarcimento del danno presunto, senza onere di prova entro la misura forfetaria stabilita dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010; resta salva la prova del maggior pregiudizio.
- Il danno forfetario per l’abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego è determinato tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, secondo i criteri dell’art. 8 della legge n. 604/1966; non si applicano i criteri propri del licenziamento illegittimo.
- L’assunzione a tempo indeterminato presso un soggetto giuridico diverso dall’amministrazione che ha abusato dei contratti a termine non esclude, per ciò solo, il risarcimento forfetario dovuto per l’abuso.
- Nel pubblico impiego, l’idoneità a un concorso senza vittoria non supera il divieto di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, poiché l’accesso ai ruoli richiede il superamento della procedura concorsuale.
- La censura di omessa pronuncia in cassazione deve denunciare, anche senza formule sacramentali, la nullità della decisione derivante dall’omissione; è inammissibile se formulata soltanto come vizio di motivazione o violazione di legge.
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