Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/02/2020 n. 1300 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRAP, IRES e IVA 2014 per recupero a tassazione di componenti negativi per €94.830,00 ritenuti riconducibili a fatture oggettivamente inesistenti. La contribuente ha dedotto: mancata allegazione e mancata redazione dei processi verbali di constatazione (p.v.c.) relativi alle tre società fornitrici ritenute "cartiere"; utilizzazione nell'avviso di dichiarazioni e risultanze di ispezioni non verbalizzate; irregolarità nella notificazione; carenza di delega valida del funzionario che ha sottoscritto l'atto; violazione del contraddittorio endo-procedimentale (art. 12, comma 7, legge 212/2000) soprattutto con riguardo all'IVA; e insufficienza probatoria dell'Amministrazione. Il giudice d'appello ha ritenuto che le dichiarazioni e le ispezioni riferite alle tre società non fossero state acquisite mediante i previsti processi verbali, sicché tali elementi non avevano efficacia probatoria, determinando la carenza della motivazione dell'avviso nella parte essenziale relativa alla natura delle società cedenti.

La decisione

Accoglimento dell'appello e annullamento dell'atto tributario. La Corte ha ritenuto invalide le prove relative alle tre società cedenti poiché non supportate da p.v.c.; ha quindi dichiarato la carenza motivazionale dell'avviso nella parte essenziale e non ha esaminato gli altri motivi (assorbiti). Condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite: €1.000,00 per il primo grado e €1.900,00 per questo grado, oltre accessori. L'annullamento ha comportato la riforma anche del capo relativo alle spese del primo grado.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3

    Autorizza, in materia di IVA, l'utilizzo di verbali di ispezione eseguiti nei confronti di altri contribuenti come elementi probatori, ma l'interpretazione del giudice evidenzia che tali elementi conservano efficacia solo se la loro formazione rispetta le formalità (redazione del p.v.c.) che ne garantiscano la attendibilità.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)

    Prevede modalità di rettifica fiscale; richiamato per il principio che l'accertamento può fondarsi su indagini e riscontri, ma il giudice sottolinea la necessità che le risultanze siano correttamente acquisite e documentate.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6

    Norma citata a sostegno dell'obbligo di verbalizzare le dichiarazioni e le ispezioni; il giudice ricorda che la mancata osservanza incide sulla formazione delle prove.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Impone l'obbligo di redigere processo verbale di constatazione per le dichiarazioni e le rilevazioni svolte dagli uffici, a garanzia del contraddittorio endo-procedimentale; la sentenza sottolinea la funzione probatoria e garantista del p.v.c.

  • Cassazione, ordinanza n. 17619 del 5 luglio 2018

    Richiamata per il principio che, in tema di IVA, una volta che l'Amministrazione dimostri l'inesistenza oggettiva delle operazioni (es. società "cartiere"), l'onere probatorio si sposta sul contribuente; il giudice però precisa che ciò vale solo se la prova dell'Amministrazione è stata formata secondo le regole.

  • Cassazione, ordinanza n. 17620 del 13 luglio 2017

    Richiamata in relazione alla possibilità di fondare l'accertamento su verbali di ispezione relativi ad altri contribuenti senza previo contraddittorio con questi ultimi; la pronuncia d'appello osserva tuttavia che anche in tali ipotesi la regolarità formale della formazione del verbale è essenziale per la sua utilizzabilità.

Massime di principio

  • Le risultanze di ispezioni e le dichiarazioni rese da terzi assumono efficacia probatoria solo se raccolte mediante i previsti processi verbali di constatazione; la loro mancanza può privare l'atto tributario di motivazione sufficiente.
  • Nel contenzioso su operazioni ritenute oggettivamente inesistenti l'onere della prova inizialmente grava sull'Amministrazione: essa deve formare prove gravi, precise e concordanti; se la prova è viziata nella formazione (es. assenza di p.v.c.), il contribuente non è obbligato a confutarla e l'accertamento può essere annullato.
  • L'utilizzo, da parte dell'Amministrazione, di verbali redatti nei confronti di altri soggetti è ammesso ma non prescinde dalla corretta formazione documentale di tali verbali; l'irregolarità della loro acquisizione ne inficia l'utilizzabilità.
  • I profili formali (validità della notificazione, corretta delega del funzionario, rispetto del contraddittorio endo-procedimentale) costituiscono garanzie procedurali essenziali: la loro violazione può condurre all'annullamento dell'atto anche se sussistono indizi sostanziali di evasione.
  • La presenza di omissioni o tagli (omissis) nel richiamo delle risultanze probatorie nell'avviso può impedire la valutazione completa del materiale probatorio da parte del giudice e del contribuente, incidendo sulla sufficienza della motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.