Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34973/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione a un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per il recupero di contributi dovuti da un architetto, iscrizione collegata alla Gestione separata. In primo grado l'avviso era stato annullato perché emesso mentre era ancora pendente l'impugnazione giurisdizionale dell'atto presupposto di iscrizione d'ufficio; la Corte d'appello, pur riconoscendo la fondatezza della pretesa contributiva, aveva confermato l'annullamento dell'avviso per tale ragione. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che, una volta accertata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo o dell'avviso, il giudice avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sul merito del credito e condannare il debitore al pagamento dei contributi oggetto dell'ingiunzione. La censura era quindi rivolta contro l'assenza di una pronuncia di condanna, nonostante l'accertata sussistenza del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nelle opposizioni a iscrizione a ruolo o ad avviso di addebito, il giudice che rilevi l'illegittimità dell'atto esecutivo non può limitarsi a dichiararla, ma deve esaminare il merito della pretesa creditoria dell'ente; tuttavia, la condanna al pagamento richiede che l'ente previdenziale abbia formulato un'espressa domanda di condanna, non essendo sufficiente la sola richiesta di rigetto dell'opposizione. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano già accertato la sussistenza del credito ma non risultava proposta dall'INPS una specifica domanda riconvenzionale o di condanna per i contributi, sicché la mancata pronuncia di condanna non costituiva errore di diritto. Nulla è stato statuito sulle spese per la mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999

    Il giudice, rilevata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo o dell'atto equivalente, non può arrestarsi alla sola declaratoria di illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria dell'ente; la condanna del debitore presuppone però una specifica domanda dell'ente stesso.

  • art. 30, comma 14, d.l. n. 78/2010

    I riferimenti normativi al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono riferiti, per il recupero dei crediti INPS, all'avviso di addebito quale titolo esecutivo emesso dall'Istituto.

  • L. n. 122/2010

    Conferma la disciplina di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata per l'equiparazione dell'avviso di addebito al ruolo/cartella ai fini del recupero dei crediti previdenziali.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio e il termine riservato per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni aventi a oggetto crediti previdenziali azionati mediante iscrizione a ruolo o avviso di addebito, il giudice non può fermarsi alla sola declaratoria di illegittimità dell'atto esecutivo, ma deve verificare nel merito la fondatezza del credito dell'ente.
  • La condanna dell'opponente al pagamento delle somme pretese dall'ente previdenziale presuppone una domanda espressa di condanna, non essendo sufficiente la sola difesa volta al rigetto dell'opposizione.
  • L'avviso di addebito INPS, ai fini del recupero coattivo dei crediti previdenziali, opera come titolo esecutivo equiparato al ruolo e alla cartella di pagamento dalle norme di legge richiamate.
  • L'assenza di una specifica domanda di condanna da parte dell'ente creditore impedisce al giudice di pronunciare una condanna al pagamento anche quando il credito sia ritenuto sussistente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiOpposizioni esecutive
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.