Cassazione Civile, Sentenza n. 10120/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di rimborso IRES per perdita su credito vantato verso la società ungherese Ka.be.Ka., sopravvenuta procedura concorsuale (messa in liquidazione/fallimento). La controversia verteva su: a) se e in quale esercizio fosse deducibile la perdita (2004, 2005, 2006 o 2007); b) l'effetto sulla deducibilità del fatto che, anteriormente alla deduzione, il credito era stato ceduto pro soluto a Nikedo s.r.l.; c) questioni processuali relative all'utilizzabilità di documenti in lingua straniera, all'efficacia di un accertamento con adesione e all'eventuale omesso esame di fatti decisivi
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendolo fondato: la cessione pro soluto del credito a Nikedo s.r.l. ha trasferito il rischio di insolvenza, impedendo pertanto alla cedente (Mainox) di dedurre la perdita derivante dalla procedura concorsuale della debitrice estera. Non essendo dimostrato che la cessione sia avvenuta a prezzo vile, non è possibile applicare la deroga prevista dall'art. 101, comma 5, TUIR. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda di rimborso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; è stata rilevata la peculiarità della vicenda come giusta ragione di compensazione delle spese dei gradi di merito
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 101, comma 5
L'art. 101, comma 5, è stato interpretato come norma che consente la deduzione della differenza solo se la cessione del credito è avvenuta a prezzo vile; in caso di cessione pro soluto ordinaria, il rischio è trasferito e la perdita non è deducibile dal cedente
Richiamato in relazione ai profili contrattuali della cessione del credito (effetti della cessione pro soluto sul trasferimento del rischio e della disponibilità del credito)
Codice di procedura civile, artt. 122 e 123
Richiamati in relazione alle questioni probatorie e alla valutazione dei documenti prodotti nel giudizio
D.l. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Richiamato in tema di competenze e limiti del giudizio tributario sulla sussistenza dei presupposti per il rimborso
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
Citato in relazione ai limiti di ammissibilità delle censure di cassazione qualora non siano indicati i passaggi della decisione impugnata
D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 5-bis, comma 2 e 2, comma 3
Richiamati con riferimento a questioni di diritto internazionale privato/procedurale e alla possibilità di rimettere in discussione questioni già valutate all'esito di atti processuali internazionali o documenti in lingua straniera
Massime di principio
- La cessione pro soluto trasferisce al cessionario anche il rischio di insolvenza: il cedente perde la disponibilità economica del credito e, quindi, non può dedurre una perdita derivante dall'inadempimento del debitore ceduto
- Se la cessione è avvenuta a prezzo 'vile' (significativamente inferiore al valore), il cedente potrebbe dedurre la differenza ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR; ciò richiede prova specifica del prezzo e del suo scostamento dagli effettivi valori
- La data di deducibilità della perdita segue l'anno in cui la perdita diventa definitiva (es. anno della procedura concorsuale o della pronuncia che la rende definitiva), ma la prova di ciò deve essere fornita con documenti utilizzabili e debitamente tradotti se in lingua straniera
- L'onere probatorio per il rimborso tributario grava sul contribuente che chiede il rimborso: deve allegare e provare i fatti che legittimano la richiesta; le difese dell'Amministrazione possono essere esaminate anche se formulate solo in appello o in cassazione, salvo limiti di giudicato
- Un accertamento con adesione rende difficilmente riconsiderabile la stessa materia per l'anno specifico accertato, ma non esime dall'accertare preliminarmente se sussistono condizioni di fatto (come la perdita di disponibilità del credito per cessione pro soluto) che escludono l'originaria pretesa
- I documenti in lingua straniera devono essere prodotti in forma utilizzabile (traduzioni o attestazioni richieste) per costituire prova piena in giudizio; la loro mancata utilizzabilità può influenzare la determinazione dell'anno di perdita
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