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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10117/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso avvisi di accertamento relativi all'anno 2003 per imposte dirette e IVA. L'Ufficio aveva inizialmente considerato somme come ricavi non contabilizzati da lavoro autonomo; in sede di accertamento con adesione la pretesa era stata ridotta a € 80.632,00 (accordo poi non perfezionato). In primo grado il contribuente otteneva parziale accoglimento; in appello la CTR riduceva ulteriormente il maggior reddito a € 58.000,00 ritenendolo provento della cessione di arredi antichi ma lo qualificava comunque come plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR; inoltre la CTR escludeva la tassazione per versamenti complessivi di € 22.207,00 ritenendoli donazioni dei genitori. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione (tre motivi) contestando, fra l'altro, la riclassificazione della fattispecie e l'applicabilità dell'art. 67; l'Agenzia resisteva con ricorso incidentale (quattro motivi).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso principale (violazione/articolazione dell'art. 67 TUIR) e ha cassato la sentenza della CTR con riferimento a tale motivo; il terzo motivo è stato assorbito, il primo motivo del ricorrente è stato rigettato e il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato respinto. In sostanza la Corte ha stabilito che la somma di € 58.000,00 derivante dalla vendita di arredi della propria abitazione non rientra nella fattispecie di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) TUIR (attività commerciale non esercitata abitualmente) e pertanto non è tassabile come tale; i versamenti di € 22.207,00 sono stati ritenuti non imputabili a reddito in base alle valutazioni di merito. La Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente; ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. i) TUIR

    La Corte ha interpretato che la vendita di mobili appartenenti all'arredo della propria abitazione non integra di per sé un'attività commerciale, né la fattispecie dei "redditi diversi" derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, salvo prova dell'intento speculativo o dell'acquisto con finalità di rivendita.

  • art. 42 del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente per contestare la riqualificazione operata dal giudice, la Corte ha chiarito che il giudice tributario, nel processo di merito, può qualificare autonomamente la fattispecie se cambia la categoria reddituale senza incidere sugli elementi fattuali della pretesa.

  • art. 71, comma 2 TUIR

    Richiamato nel testo: la mancata richiesta, da parte dell'Ufficio, della documentazione relativa al costo dei beni non può supplire alla prova dell'intento speculativo dell'operazione d'acquisto rivendita.

  • art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (IRAP)

    Citando la disciplina IRAP, la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla non assoggettabilità a IRAP assorbito dall'accoglimento del motivo principale (art. 67) e non ha effettuato ulteriori valutazioni su tale punto.

  • artt. 7, 18, 36, 57 del d.lgs. n. 546/1992

    Norme processuali richiamate dall'Agenzia per dedurre vizi di motivazione o ultrapetizione; la Corte ha respinto tali censure, ritenendo che il ricorso introduttivo e le doglianze consentivano al giudice di decidere sulle questioni sollevate.

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Fondamento procedurale dei motivi di legittimità; la Corte ha valutato i motivi di cassazione ai sensi delle specifiche letture di questo articolo.

  • art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.

    Richiamati dall'Agenzia con riferimento alle prove e alla valutazione probatoria: la Corte ha ritenuto la censura sulla valutazione di fatto inammissibile in cassazione quando mira a rivalutare fatti già accertati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice di merito può, entro i confini delle questioni poste dalle parti, riqualificare la fattispecie tributaria (cambiare la categoria reddituale) purché non modifichi gli elementi fattuali essenziali della pretesa.
  • La vendita di mobili appartenenti all'arredo della propria abitazione non configura automaticamente un'attività commerciale né rientra, di regola, nei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) TUIR: occorre la prova dell'intento speculativo o dell'acquisto con finalità di rivendita.
  • Spetta all'Amministrazione finanziaria provare che le cessioni rientrano in un'attività commerciale (anche se occasionale); l'assenza di documentazione che dimostri acquisti effettuati per rivendita è un elemento decisivo a favore del contribuente.
  • Le valutazioni di fatto dei giudici di merito (es. qualificazione delle somme come donazioni) non sono sindacabili in cassazione se la censura mira solo alla rivalutazione probatoria; la cassazione è sede di controllo della legalità, non della rinnovazione integrale del fatto.
  • Le questioni di IRAP o altre imposte collegate possono risultare assorbite dall'esito sulle categorie reddituali: se la fonte di reddito viene esclusa, ne consegue l'irrilevanza dell'eventuale assoggettamento a tributi collegati.

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