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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10126/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2002 con tre rilievi: 1) somma di Euro 2.500.000,00 contestata come sopravvenienza attiva imputata al 2002 anziché corrispettivo di servizi imputabile al 2001; 2) storno di Euro 185.000,00 da ricavi a note di credito contestato come non deducibile per mancanza di certezza e determinabilità del danno; 3) fatture per Euro 94.233,39 ritenute dall'Ufficio non inerenti (costi non deducibili). La società ha chiesto la riforma della sentenza di secondo grado che aveva confermato i rilievi dell'Agenzia. In sede di Cassazione si sono ulteriormente valutate questioni procedurali (errore materiale nell'indicazione del numero di sentenza impugnata) e l'applicabilità retroattiva della nuova disciplina sanzionatoria favorevole al contribuente (d.lgs. 158/2015).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i motivi principali del ricorso proposto da Capua Bioservices (ossia non ha accolto le censure volte a far ritenere l'importo di Euro 2.500.000,00 quale corrispettivo imputabile al 2001 e non ha annullato il recupero a tassazione relativo a Euro 2.500.000,00 e a Euro 94.233,39), mentre ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia in ordine all'importo di Euro 185.000,00 (la parte della sentenza che aveva annullato il relativo recupero a tassazione è stata cassata senza rinvio perché su quel punto il giudizio non doveva proseguire). Inoltre la Corte ha ritenuto applicabile lo ius superveniens in materia di sanzioni (d.lgs. 158/2015) e ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alle sanzioni, rinviando al giudice di merito per la rideterminazione delle stesse secondo la normativa più favorevole, con regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) art. 55 (ora art. 85)

    art. 55 (ora 85) d.P.R. 917/86

    Riguarda le sopravvenienze attive: la Corte ha confermato che, in assenza di prova che l'importo costituisca corrispettivo di prestazioni effettuate in esercizi precedenti, la somma incassata può configurarsi come sopravvenienza imputabile all'anno di incasso

  • D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) art. 75

    Regola l'imputazione temporale dei componenti negativi di reddito: i costi sono deducibili solo nell'esercizio in cui sussistono i requisiti di certezza e determinabilità; la Corte ha ritenuto applicabile il criterio inderogabile della competenza

  • Codice civile, art. 769

    Richiamato in tema di atti di liberalità/donazioni: la qualificazione di un pagamento come liberalità richiede accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi (spirito di liberalità, arricchimento del beneficiario, depauperamento dell'erogante)

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Principio sulla formazione e valutazione della prova: la Corte ha richiamato che il giudice deve basare la motivazione su un adeguato esame degli elementi probatori e non solo sugli scritti difensivi

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Norma sul giudice del rinvio: la Corte ha ribadito che il giudice di merito deve interpretare e uniformarsi al decisum della Cassazione, ma la cassazione non ha imposto una soluzione di diritto sul merito dei fatti, lasciando spazio alla valutazione in fatto

  • Codice civile, artt. 1321 e 1326

    art. 1321 e art. 1326 c.c.

    Norme su contratto, proposta e accettazione: la possibilità di formazione del contratto per facta concludentia non è esclusa in diritto, ma la CTR ha avuto titolo a ritenere che, nei fatti di causa, non risultasse provato alcun contratto tra le parti

  • Decreto legislativo n. 158/2015

    Riforma della disciplina sanzionatoria tributaria: la Corte ha applicato il principio del favor rei e ritenuto applicabile retroattivamente il regime sanzionatorio più favorevole, disponendo la rideterminazione delle sanzioni dal giudice di merito

  • D.Lgs. n. 472/1997 art. 3 comma 3

    art. 3 comma 3 d.lgs. 472/1997

    Principio del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente: richiamato dalla Corte per giustificare l'applicazione retroattiva della nuova disciplina sanzionatoria

Massime di principio

  • La qualificazione di pagamenti intragruppo come corrispettivi o come liberalità si decide sulla base della prova documentale e della concreta condotta delle parti: la mera imputazione contabile non è sufficiente a prevalere sulla ricostruzione fattuale contraria
  • Per la deducibilità di componenti negativi (sconti, storni, rettifiche) è necessario che, nell'esercizio considerato, sussistano certezza e determinabilità dell'ammontare; in difetto il costo può essere disconosciuto e recuperato a tassazione
  • La Corte di cassazione, quando cassa con rinvio per carenze motivazionali, non sempre sancisce un principio di diritto vincolante sul punto di merito: il giudice del rinvio deve rivalutare i fatti nei limiti del decisum e delle questioni rimandate
  • L'indicazione errata di un numero di sentenza nell'atto di impugnazione non determina automaticamente inammissibilità se il contenuto e i motivi consentono di identificare univocamente la sentenza impugnata
  • Il contribuente non può liberamente scegliere l'esercizio di competenza per un componente di reddito: le regole di competenza fissate dal TUIR sono inderogabili, e l'eventuale doppia imposizione può essere gestita con istanze di rimborso nei limiti della prescrizione
  • Se, in un giudizio pendente, interviene una modifica normativa sanzionatoria favorevole al contribuente (ius superveniens), tale normativa può trovare applicazione retroattiva e comportare la rideterminazione delle sanzioni da parte del giudice
  • Quando la Corte ritiene che una questione sia ormai definitiva per giudicato (ad esempio per motivi dichiarati inammissibili in precedenti impugnazioni), il giudice di rinvio non può riesaminare il capo che è divenuto definitivo

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