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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10118/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il CNG ha impugnato il decreto della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva annullato le delibere disciplinari (Ordine Regionale Calabria n.67/2014 e delibera CNG n.6/2015) ritenendo che mancasse la notifica di un vero e proprio atto di incolpazione a carico del geologo Scaravilli (difetto di comunicazione dell'estratto del verbale dell'Ordine e delle delibere preliminari), con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ai sensi dell'art.15 L.616/1966. Scaravilli, da parte sua, ha eccepito anche la nullità per incompetenza territoriale (richiamando la circolare CNG n.185/2003 e l'art.113 c.p.c.) e ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, vizi nell'esame di alcuni motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale del CNG, ritenendo infondata la statuizione della Corte d'Appello sul difetto di notificazione dell'atto di incolpazione: ha ritenuto che la nota del 13/11/2013, allegata con la richiesta dell'Ordine della Sicilia del 10/05/2013 e descrivente una serie di condotte nel periodo novembre 2011 - febbraio 2013, fosse idonea a circostanziare gli addebiti e a garantire il diritto di difesa. La Cassazione ha perciò cassato il decreto impugnato nei punti indicati, ha rigettato il ricorso incidentale e ha rinviato il procedimento alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese, dando atto altresì delle conseguenze sul contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • Legge 25 luglio 1966, n. 616, art.15

    "nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l’invito a presentare in un termine non inferiore a 10 giorni documenti o memorie difensive"

    La Corte interpreta la norma nel senso che è necessaria la comunicazione dell'accusa in modo tale da consentire l'esercizio efficace del diritto di difesa; non è obbligatorio trasmettere la delibera interna di avvio, ma va comunicata l'accusa contenente la descrizione delle condotte contestate e l'arco temporale utile a circostanziare gli addebiti.

  • Legge 12 novembre 1990, n. 339, art.6

    Disciplina il giudizio sui provvedimenti disciplinari dei geologi. La Corte conferma che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi è parte necessaria nel procedimento e ha legittimazione ad impugnare (anche in Cassazione) le decisioni che lo riguardano.

  • Codice di procedura civile, art.113

    Riferimento al principio iura novit curia; la Corte osserva che l'applicazione di tale principio a provvedimenti amministrativi è limitata e che la circostanza evocata (circolare CNG) non determina di per sé incompetenza territoriale se in concreto la competenza era correttamente esercitata.

  • Codice di procedura civile, art.360, comma 1, n.3

    Ground di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, invocato dal ricorrente principale e valutato dalla Corte.

  • Codice di procedura civile, art.360, comma 1, n.5

    Ground di cassazione per omissione di pronuncia su punto decisivo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa ad assorbimento di motivi (non pronuncia).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo da parte del ricorrente incidentale se dovuto.

  • Costituzione, artt.3, 24, 101

    Richiamate in giurisprudenza per giustificare la legittimazione dell'Ordine quale parte necessaria e la tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare.

Massime di principio

  • La notifica dell'atto di incolpazione non richiede la trasmissione di tutte le delibere interne dell'ordine: è sufficiente una comunicazione che indichi chiaramente le condotte contestate e il periodo temporale, così da consentire una difesa efficace.
  • Se la documentazione trasmessa all'incolpato consente di conoscere gli addebiti e di approntare la difesa, il principio del contraddittorio si considera rispettato anche se non è stata inviata una verbale o delibera interna formale.
  • Gli ordini professionali (e il loro Consiglio Nazionale) sono parti necessarie nei giudizi di sindacato sulle decisioni disciplinari e possono proporre impugnazioni in Cassazione relative a quelle decisioni.
  • Le censure su argomentazioni rese 'ad abundantiam' o su non-pronunce (pronunce per relationem o assorbimenti) sono in genere inammissibili o prive di rilievo nel giudizio di legittimità.
  • In casi analoghi il giudice di legittimità verificherà l'effettiva idoneità dell'atto comunicato a garantire il diritto di difesa considerandone il contenuto e l'iter procedimentale, più che la mera forma o l'indicazione di specifici atti interni.

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