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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25029/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva determinato maggiori ricavi in relazione alla cessione di un terreno edificabile. La contribuente aveva eccepito, e i giudici di merito avevano accolto, la nullità dell'avviso perché non sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio e perché il funzionario firmatario non risultava munito di valida delega. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973: sostiene che la CTR abbia erroneamente dichiarato la nullità dell'avviso, nonostante la sottoscrizione e la delega fossero legittime, e che la disciplina interpretata dalla giurisprudenza di legittimità fosse stata ignorata. La contribuente si è costituita solo ai fini della discussione orale e ha depositato memoria; il PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Pur richiamando il principio per cui la delega di firma dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni e può essere conferita anche con ordini di servizio, la Cassazione afferma che, quando il contribuente contesti specificamente la legittimazione del sottoscrittore, grava sull'Amministrazione l'onere di provare in giudizio la sussistenza della delega. Nel caso concreto l'Agenzia non ha prodotto la delega di firma e il mero richiamo a una disposizione di servizio non è stato ritenuto sufficiente come prova. Ne consegue la conferma della decisione di merito che aveva dichiarato la nullità dell'avviso. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente vittoriosa non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; se il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore, l'Amministrazione deve provare la sussistenza della delega.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato come regola generale di riparto dell'onere della prova: la prova della delega, in caso di contestazione specifica, grava sull'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • La delega di firma dell'avviso di accertamento ha natura organizzativa interna e non comporta di per sé una delega di funzioni; può essere conferita anche mediante ordini di servizio, purché sia verificabile la corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto delegato.
  • Quando il contribuente contesta specificamente la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare in giudizio la regolare esistenza della delega di firma.
  • In assenza di produzione della delega o di documentazione idonea a dimostrarla, il mero richiamo a una disposizione interna non è sufficiente a provare la legittimazione del firmatario dell'atto impositivo.
  • La mancanza di prova della delega, a fronte di specifica contestazione, integra vizio dell'avviso tale da condurre alla declaratoria di nullità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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