Cassazione Penale, Sentenza n. 8504/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca della somma di € 200.215,00 disposta nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 c.p. e 445 c.p.p., lamentando che il giudice di merito non abbia dato specifiche ragioni per riconnettere la somma al reato (prodotto o profitto) e si sia limitato a formule generiche, omettendo di illustrare il nesso di strumentalità o la sproporzione tra redditi dichiarati e beni.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito, pur concisa, fosse adeguata: il giudice aveva indicato le "condizioni personali dell'imputato, privo di stabile attività lavorativa", elemento idoneo a giustificare la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992 (convertito con L. n. 356/1992). La Corte ha richiamato il criterio secondo cui, in presenza di sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni e in assenza di giustificazione credibile sulla provenienza, la confisca è legittima anche in caso di patteggiamento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento; da cui deriva la speciale rapidità procedurale della pronuncia e la possibilità di applicare pene concordate.
Disciplina il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti; è il reato per cui l'imputato è stato giudicato col patteggiamento.
Rilevato dal ricorrente quale norma concernente la confisca facoltativa; la Corte esamina la legittimità della confisca in relazione ai criteri generali sul prodotto/profitto del reato e nesso di strumentalità.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza di patteggiamento; la Corte osserva che la motivazione, seppur sintetica nel rito speciale, deve comunque rendere comprensibile il nesso tra fatti e provvedimento patrimoniale.
art. 12-sexies, d.l. n. 306/1992 (conv. L. n. 356/1992)
Prevede la confisca dei beni in caso di condanna per determinati reati (tra cui quello di cui all'art. 73), quando sussiste sproporzione tra redditi dichiarati/proventi e valore dei beni e non vi sia giustificazione credibile sulla loro provenienza; la Corte ha ritenuto che la confisca disposta in sede di patteggiamento discenda da questa norma.
Giurisprudenza citata
Sez. 4, n. 28750 del 21/03/2002, Rv. 222062 - 01
Principio secondo cui la confisca è legittima anche dopo patteggiamento se il giudice motiva adeguatamente la sproporzione e la mancanza di giustificazione circa la provenienza dei beni; la motivazione sommaria del rito speciale non si estende automaticamente agli aspetti patrimoniali senza adeguata spiegazione.
Massime di principio
- In caso di confisca in sede di patteggiamento il giudice può adottare una motivazione più sintetica, ma deve comunque indicare ragioni specifiche che giustifichino la misura patrimoniale (es. sproporzione tra redditi e valore dei beni e mancanza di giustificazione credibile).
- La confisca ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 è giustificata quando è dimostrata una evidente sproporzione tra i redditi dichiarati/proventi dell'attività e il patrimonio posseduto, e quando non esiste una giustificazione plausibile sull'origine dei beni.
- La mancata esplicita indicazione della norma di riferimento nella motivazione non invalida automaticamente il provvedimento se dal testo emergono chiaramente le ragioni e il quadro normativo applicato.
- Chi impugna una confisca deve dimostrare concretamente l'assenza del nesso di strumentalità o fornire documentazione attestante l'origine lecita dei fondi (contratti di lavoro, dichiarazioni fiscali, transazioni bancarie, ecc.).
- Una difesa efficace in casi analoghi dovrebbe concentrarsi sul contestare la sproporzione indicata dal giudice e offrire prove alternative sull'origine dei beni piuttosto che limitarsi a critiche generiche sulla brevità della motivazione.
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