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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25954/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Il promissario acquirente aveva convenuto in giudizio il promittente venditore per ottenere la restituzione di una somma versata a titolo di prezzo nell'ambito di un preliminare di compravendita immobiliare, poiché il contratto definitivo non era stato stipulato e il bene era stato ceduto a terzi. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato risolto il preliminare per inattività dell'attore nella richiesta di stipula del definitivo, negando il risarcimento ma condannando il convenuto alla restituzione della parte di prezzo versata. In appello, promosso dal promittente venditore, la Corte territoriale aveva riformato la decisione dichiarando prescritto il diritto alla restituzione, assumendo come dies a quo la data di scadenza dell'ultima rata del prezzo e del termine per il definitivo. Con il ricorso per cassazione, il promissario acquirente ha denunciato la violazione degli artt. 1351, 2934, 2935, 2946 e 2033 c.c. e dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che l'azione proposta era di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e che, trattandosi di indebito sopravvenuto per il venir meno della causa del pagamento solo con la definitiva inattività delle parti rispetto al preliminare, la prescrizione avrebbe dovuto decorrere non dalla scadenza del termine contrattuale, ma dal momento in cui l'accertamento dell'indebito era divenuto definitivo; pertanto l'azione sarebbe stata tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decorrenza della prescrizione individuata dalla Corte d'appello. Ha affermato che il pagamento eseguito in esecuzione di un preliminare valido non è ab origine privo di causa, ma può divenire indebito solo successivamente, quando venga definitivamente meno la ragione giustificativa della dazione per l'inattuazione dell'obbligo di stipulare il definitivo. Ne consegue che, in una fattispecie di condictio ob causam finitam, il termine prescrizionale dell'azione di ripetizione non decorre dalla mera scadenza del termine pattuito per il definitivo, se non è ancora definitivamente cessata la causa del pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1351 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di contratto preliminare e obbligo di concludere il definitivo; la Corte chiarisce che la controversia non attiene all'adempimento del preliminare ma alla ripetizione dell'indebito conseguente al venir meno della causa del pagamento

  • art. 2934 c.c.

    richiamato per affermare che il diritto alla stipula del definitivo e il correlato risarcimento si estinguono per prescrizione se rimasti inattivi per oltre dieci anni dalla scadenza del termine pattuito

  • art. 2935 c.c.

    richiamato con riferimento al momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte distingue però tra diritto alla stipula del definitivo e azione di ripetizione dell'indebito

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per il termine prescrizionale ordinario applicabile al diritto alla stipula del definitivo, distinto dall'azione di ripetizione dell'indebito

  • art. 2033 c.c.

    la Corte qualifica la domanda come azione di ripetizione di indebito e distingue tra indebito originario e indebito sopravvenuto (condictio ob causam finitam)

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in punto di decisione secondo diritto

  • art. 380 bis c.p.c.

    menzionato nel procedimento camerale di definibilità del ricorso

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    menzionato con riferimento alla trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a seguito dell'accoglimento del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel contratto preliminare valido, il diritto alla stipulazione del definitivo si prescrive secondo le regole ordinarie a decorrere dalla scadenza del termine pattuito; tuttavia tale regola riguarda l'azione diretta ad ottenere l'adempimento del preliminare, non l'azione di ripetizione delle somme versate.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito va qualificata in base alla causa del pagamento: se il pagamento era inizialmente dovuto in esecuzione di un rapporto valido e la causa viene meno solo successivamente, si versa in un'ipotesi di indebito sopravvenuto (condictio ob causam finitam).
  • Nelle ipotesi di indebito sopravvenuto, il termine di prescrizione dell'azione restitutoria decorre dal momento in cui il venir meno della causa del pagamento è divenuto definitivo e l'interesse alla restituzione è attuale e certo, non dalla mera data originariamente prevista per l'adempimento contrattuale.
  • Non è corretto confondere la prescrizione del diritto alla stipula del definitivo con la prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme pagate in esecuzione del preliminare: si tratta di rimedi diversi, con diverso dies a quo prescrizionale.
  • Quando il pagamento è stato eseguito conformemente a un accordo preliminare valido, la sua successiva ripetibilità dipende dalla definitiva caducazione della causa giustificativa, non da un vizio originario della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareInadempimento
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiPrescrizioneRisoluzione del contratto

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