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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42853/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida imposta con sentenza di patteggiamento del 21/02/2023; il difensore deduce l'illegittima applicazione della durata della sospensione per omessa operazione della riduzione fino a un terzo prevista dal comma 2-bis dell'art. 222 del codice della strada in caso di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Udine per un nuovo esame su quel punto. Ha rilevato che la sentenza di merito aveva semplicemente fissato la sospensione in tre anni senza specificare se e come fosse stata applicata la diminuente prevista dall'art. 222, comma 2-bis c.d.s.; il patto di patteggiamento tra le parti resta valido e convalidato, essendo la determinazione della sanzione amministrativa accessoria estranea al patto.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per il quale è stato irrogato il trattamento sanzionatorio (omicidio stradale); dalla fattispecie deriva l'applicabilità di sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione della patente

  • art. 222 cod. strada, comma 2-bis

    Prevede la possibilità di diminuire fino a un terzo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; nella sentenza impugnata tale diminuente non è stata espressamente applicata o quantificata

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); l'art. 222 c.d.s. è espressamente riferito ai casi di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., producendo effetti anche sulle sanzioni amministrative accessorie

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il giudice deve valutare e dichiarare espressamente l'eventuale applicazione della diminuente prevista dall'art. 222, comma 2-bis c.d.s. rispetto alla sospensione della patente; l'omissione può essere motivo di annullamento parziale e rinvio
  • La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria è distinta dal patto di patteggiamento: il patto rimanente valido non esclude la necessità che il giudice motivi e quantifichi correttamente le misure amministrative accessorie
  • La difesa, quando accetta un patteggiamento che comporta la sospensione della patente, dovrebbe chiedere espressamente l'applicazione della riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 222 c.d.s. o far dichiarare dal giudice la motivazione sul punto per evitare ambiguità
  • Il giudice di merito, nell'irrogare sanzioni amministrative accessorie connesse a reati stradali, deve indicare chiaramente il calcolo e l'eventuale applicazione di diminuzioni normative per rendere la statuizione adeguatamente motivata e resistibile in sede di impugnazione

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