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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29144/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, da parte di un comune, di un contributo finanziario concesso ai sensi della legge n. 219 del 1981 per la riparazione di un fabbricato rurale danneggiato dal terremoto del 1980. La originaria titolare del beneficio aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto al contributo e la condanna al pagamento della somma spettante; il tribunale aveva riconosciuto solo l'accertamento del diritto, ritenendo non ammissibile la condanna perché l'erogazione doveva avvenire secondo le scansioni previste dalla legge. Dopo il pagamento, disposto dal comune nel 2012, l'erede aveva chiesto il risarcimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta, dalla revoca del contributo fino al pagamento, nonché i soli interessi successivi. In appello il comune aveva ottenuto una riduzione della condanna: la corte territoriale ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza del 2009 precludesse la pretesa agli accessori per il periodo anteriore alla decisione, ammettendoli solo dal momento della decisione di primo grado fino al pagamento. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che si sarebbe formato un giudicato interno sulla natura e decorrenza degli interessi e che la questione non poteva essere rimessa in discussione; 2) violazione degli artt. 1223, 1224 e 1282 c.c., lamentando che la corte d'appello avesse ridotto gli interessi senza adeguata motivazione e in contrasto con la regola degli interessi dovuti sulle somme di denaro; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., deducendo che la corte territoriale avrebbe introdotto d'ufficio questioni riservate alle parti e avrebbe erroneamente limitato gli interessi al giorno della sentenza. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha rilevato, in via assorbente, il mancato assolvimento dell'onere di specifica indicazione, ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., del contenuto e della localizzazione processuale degli atti su cui i motivi si fondavano (sentenza di primo grado e atto di appello). Ha inoltre osservato che i motivi secondo e terzo presupponevano una lettura non corrispondente alla decisione impugnata, poiché la corte d'appello aveva effettivamente accolto l'eccezione di giudicato esterno e proprio su tale base aveva rideterminato gli interessi. Il ricorso è stato dunque respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il difetto di specifica indicazione, nel ricorso, degli atti processuali rilevanti, richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., e ha aggiunto che le censure non colpivano correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato con riferimento all'efficacia del giudicato sostanziale e alla dedotta preclusione sulle questioni già decise.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla natura e decorrenza degli interessi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma di riferimento per i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamata per la dedotta violazione di norme processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamata per il vizio motivazionale, nei limiti consentiti dal testo applicabile.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte ne afferma l'inosservanza, poiché il ricorso non indica in modo specifico il contenuto e la sede degli atti processuali su cui si fondano le censure.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione al danno risarcibile e alla domanda di accessori sulla somma dovuta.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato in relazione agli interessi moratori sulle somme di denaro.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato per sostenere la debenza degli interessi sulle somme liquide ed esigibili.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare l'asserita decisione ultra o extra petita e l'introduzione d'ufficio di questioni riservate alle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al divieto di porre a fondamento della decisione fatti non allegati dalle parti.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio con il procedimento accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • legge n. 219 del 1981

    Fonte del contributo finanziario per la riparazione del fabbricato danneggiato dal terremoto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza che presuppone l'esame di atti processuali deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione del loro contenuto e della loro collocazione nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La censura per violazione del giudicato deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sull'accoglimento dell'eccezione di giudicato, non è utile un motivo che muova dal presupposto opposto.
  • Gli interessi e gli accessori su una somma di denaro non possono essere oggetto di scrutinio in cassazione senza una puntuale e autosufficiente indicazione degli atti che dimostrino il contenuto della decisione di merito e delle impugnazioni proposte.
  • Il mancato superamento del vaglio di ammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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