Cassazione Penale, Sentenza n. 6831/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi congiunti per cassazione: (1) Touray deduce nullita procedurale per mancanza di prova della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio del 18/05/2021; la Corte di merito aveva ritenuto ininfluente la mancata notifica sostenendo che l'imputato fosse comunque a conoscenza del procedimento per l'arresto in flagranza e per l'assistenza del difensore. (2) Demba deduce vizi di motivazione e contraddizioni tra le dichiarazioni rese in dibattimento dagli operanti e il primo acquirente, nonché l'esito negativo della perquisizione immediata; chiede una rivalutazione probatoria. (3) Motivo congiunto: censura della pena per irragionevolezza e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 133 c.1 n.3 e art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Touray Foday: ha rilevato l'assenza nel fascicolo della notifica del decreto di citazione e dell'originale dell'atto, e ha ritenuto incongrua la motivazione del Tribunale e della Corte d'appello che avevano fondato il diniego sulla mera conoscenza del procedimento. Per Touray la sentenza di primo grado e quella di appello sono state annullate senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento per la rinnovazione della notifica e la regolare instaurazione del giudizio. Il ricorso di Demba Mamadou è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile: la Corte di cassazione ha rifiutato di rimettere in discussione la valutazione di merito sulle prove e ha confermato la pronuncia nei suoi confronti; Demba è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Restano fermi, in ordine cronologico, i capi di imputazione relativi al concorso nella cessione continuata di modesti quantitativi di hashish e la pena originariamente irrogata sostituita con l'espulsione per entrambi salvo quanto annullato a favore di Touray.
Norme richiamate
Usato per qualificare il ruolo concorrente degli imputati nella cessione di stupefacenti insieme all'art. 110
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Applicato congiuntamente all'art. 81 per la partecipazione di più soggetti al reato
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (legge stupefacenti)
Norma richiamata per la fattispecie di cessione continuata di modesti quantitativi di sostanza stupefacente
art. 395 cod. proc. pen. (nullita e loro rimessione)
Richiamato in relazione alle nullita che incidono sul diritto di difesa e sulla validità del processo, in particolare sulla citazione a giudizio
art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (nullita relative alla citazione)
Rilevante per valutare la nullita della vocatio in iudicium ove manchi la notifica del decreto di citazione a giudizio
art. 178, lett. c) cod. proc. pen. (nullita assolute)
Richiamato per qualificare la nullita come assoluta quando incide sugli atti essenziali del processo
art. 350 cod. proc. pen. (decreto di citazione diretta a giudizio)
Indicato quale atto che deve essere regolarmente notificato all'imputato e al difensore per la validità del giudizio di primo grado
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. (elezione di domicilio e rapporti con il difensore)
La Corte ricorda che la sola elezione di domicilio presso il difensore non basta; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale per ritenere che vi sia stata conoscenza del procedimento
art. 133, primo comma, n. 3 cod. pen. (criteri per determinazione della pena)
Rilevato nella doglianza sulla sproporzione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Richiamato in relazione alla censura comune sui criteri di valutazione delle attenuanti e della proporzione della pena
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto di citazione a giudizio integra una nullita rilevante che, se provata o risultante dagli atti, può determinare l'annullamento del giudizio e la rimessione degli atti al giudice competente per la regolare instaurazione del contraddittorio
- La prosecuzione del giudizio sulla base della sola asserita conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (ad esempio per arresto in flagranza o elezione di domicilio presso un difensore) non supplisce automaticamente alla mancanza della formale notifica; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale e la concreta conoscenza dell'atto da parte dell'imputato
- In cassazione non e' consentita una nuova valutazione del merito probatorio: le doglianze che consistono nella mera richiesta di riconsiderare l'apprezzamento delle prove di fatto sono irricevibili e devono essere dichiarate manifestamente infondate
- Le questioni relative alla proporzione della pena e al riconoscimento delle circostanze attenuanti richiedono una motivazione puntuale del giudice di merito; la cassazione verifica la logicita e completezza della motivazione, ma non sostituisce la valutazione del fatto
- Se un ricorso e' dichiarato manifestamente infondato il ricorrente puo' essere condannato alle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende; pertanto valutare il rischio processuale prima di proporre motivi meramente ricognitivi del fatto
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