Cassazione Civile, Ordinanza n. 03788/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito, contestando la deducibilità del costo relativo all'indennità di fine mandato degli amministratori (TFM). La CTP aveva rigettato il ricorso, affermando che la deducibilità per competenza del TFM presupponeva l'esistenza di un diritto legittimo all'indennità e la prova dei criteri di accantonamento, ma aveva anche distinto tale profilo dal regime della tassazione separata. La CTR ha poi rigettato l'appello ritenendo che, in base al combinato disposto degli artt. 105, comma 4, e 17, comma 1, lett. c), TUIR, la deduzione del costo per competenza fosse consentita solo se l'indennità risultasse attribuita da atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, atto che nel caso era ritenuto inesistente. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., perché la CTR avrebbe rimesso in discussione una statuizione di primo grado sulla astratta deducibilità del costo, coperta da giudicato interno in assenza di appello incidentale; 2) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., perché il giudice d'appello non avrebbe esaminato la censura relativa all'esistenza di un verbale assembleare del 2.6.2003 che contemplava il TFM, pronunciandosi invece su una questione non devoluta; 3) violazione degli artt. 105, commi 1 e 4, e 17, comma 1, lett. c), TUIR, e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che il requisito dell'atto scritto con data certa anteriore rileva solo ai fini della tassazione separata in capo al percettore e non anche per la deducibilità del costo da parte della società.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la statuizione di primo grado sulla diversa rilevanza del requisito della data certa fosse coperta da giudicato interno e quindi non potesse essere rimessa in discussione in appello senza appello incidentale della parte risultata comunque vittoriosa nel dispositivo. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per il riesame del merito tenendo conto della statuizione coperta da giudicato interno.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla deducibilità per competenza del TFM; la CTR l'aveva letta insieme all'art. 17 TUIR come subordinante la deduzione alla presenza di un atto con data certa anteriore, mentre la ricorrente sosteneva che tale requisito non fosse richiesto per la deduzione del costo.
art. 17, comma 1, lett. c), TUIR
Richiamato per il regime di tassazione separata dell'indennità di fine mandato; secondo la tesi accolta dalla Corte di primo grado, il requisito della data certa riguardava questo profilo e non la deducibilità del costo.
Richiamato a sostegno del principio del giudicato sostanziale e del divieto di rimettere in discussione una statuizione coperta da giudicato interno.
Richiamato per definire il giudicato formale della sentenza non impugnata sul punto deciso in primo grado.
Invocato per lamentare omessa pronuncia o decisione ultra/extra petita sulla questione effettivamente devoluta.
La Corte ribadisce che la mancata riproposizione riguarda le sole questioni non accolte e rilevabili su istanza di parte; se invece una questione è stata respinta in primo grado, occorre appello incidentale per evitarne il giudicato interno.
Richiamato per il potere/dovere del giudice d'appello di rilevare d'ufficio solo le questioni non coperte da giudicato interno.
Richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno sulle capi della decisione non tempestivamente impugnati.
Richiamato nel terzo motivo per l'interpretazione della disciplina tributaria secondo il criterio letterale e sistematico.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado contiene una statuizione espressa o implicitamente decisiva su un punto, la parte che intenda contestarla in appello deve proporre appello incidentale; la mera riproposizione difensiva non è sufficiente a superare il giudicato interno.
- La regola di cui all'art. 346 c.p.c. opera per le sole questioni non accolte e rilevabili ad istanza di parte; non consente invece di rimettere in discussione capi di sentenza già respinti, i quali restano preclusi dal giudicato interno anche al rilievo officioso del giudice d'appello.
- Nel processo tributario, la distinzione tra il regime fiscale del percettore e la deducibilità del costo in capo alla società va valutata secondo la corretta interpretazione delle norme applicabili, ma tale esame è precluso se sul punto si è formato giudicato interno non validamente devoluto in appello.
- La verifica dell'oggetto dell'impugnazione richiede di accertare se la parte vittoriosa nel risultato finale ma soccombente su una specifica questione abbia interesse e onere di impugnare incidentemente quel capo della decisione.
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