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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36188/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 7 novembre 2025, aveva parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia del 24 febbraio 2023, riducendo la pena e confermando nel resto la condanna per estorsione aggravata e ricettazione. I fatti, commessi il 4 marzo 2020 quanto all’estorsione e tra il 22 febbraio e il 4 marzo 2020 quanto alla ricettazione, riguardavano l’imputato, entrato in possesso di un trattore agricolo proveniente da rapina, che avrebbe costretto il proprietario a consegnargli 7.000 euro in contanti, prospettando altrimenti la definitiva perdita del mezzo. La responsabilità penale era divenuta irrevocabile dopo la rinuncia al relativo motivo d’appello. In cassazione la difesa ha contestato, anzitutto, la recidiva reiterata, sostenendo che risultava una sola condanna del 2014 per fatti del 2011, e ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, l’assenza di una concreta valutazione di pericolosità e l’insufficiente valorizzazione del ruolo asseritamente intermediario dell’imputato e dell’integrale risarcimento del danno. Ha inoltre censurato il diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, sostenendo che il giudice avesse fondato la prognosi negativa esclusivamente su un precedente penale e deducendo che l’esito positivo di una precedente detenzione domiciliare dimostrava capacità di autocontrollo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la recidiva reiterata: ai fini del presupposto delle precedenti condanne rileva il numero dei delitti per i quali vi è stata condanna, non il numero delle sentenze, e l’imputato era stato condannato con una decisione definitiva per una pluralità di delitti della stessa indole. Ha inoltre giudicato adeguata la motivazione sulla recidiva, fondata sull’omogeneità e continuità dei reati, sull’assenza di occasionalità della ricaduta e sull’inefficacia deterrente delle precedenti esperienze giudiziarie. Quanto alle attenuanti generiche, la recidiva reiterata impediva, ai sensi dell’art. 69, ultimo comma, c.p., il giudizio di prevalenza richiesto; inoltre era già stata riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno, equivalente alle aggravanti, e la pena base per l’estorsione era stata fissata nel minimo edittale. Il diniego della pena sostitutiva è stato ritenuto motivato anche in ragione dei gravi precedenti e della commissione di ulteriori reati dopo la sospensione condizionale della pena, elementi valutati come indicativi di insufficiente autocontrollo. La deduzione relativa al positivo esito di una precedente detenzione domiciliare è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione. La condanna per i reati contestati resta irrevocabile, mentre il ricorso riguardava il trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 2, n. 1, c.p.

    certamente ricorrevano le condizioni le condizioni oggettive di legge per ritenere sussistente la circostanza aggravante della recidiva specifica ai sensi dell’art. 99, comma 2, n. 1, cod. pen. atteso che la Corte di appello ha dato atto che con sentenza del 2014 il Luciano è stato condannato per una pluralità di reati (associazione per delinquere, tentata estorsione, estorsione in concorso e furto commessi nel 2011), indubbiamente della stessa indole di quelli per i quali si procede in questa sede.

    La recidiva specifica ricorre quando i precedenti delitti per i quali è intervenuta condanna sono della stessa indole del reato oggetto del giudizio.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    In sostanza, l’applicazione dell’aumento di pena previsto dall’art. 99 cod. pen., per la recidiva reiterata, presuppone che il reo, nel momento in cui si accinge a commettere il nuovo reato, ancorché non dichiarato già recidivo, sia, comunque, nelle condizioni di chi avrebbe già potuto subire l'applicazione di un aumento di pena per la recidiva, per aver già commesso un reato dopo essere stato irrevocabilmente condannato per un ancor più risalente delitto (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Sabatini, Rv. 284878).

    La recidiva reiterata può applicarsi anche senza una precedente dichiarazione giudiziale di recidiva, purché il nuovo reato sia commesso dopo una condanna irrevocabile e dopo la commissione di un ulteriore delitto; il numero rilevante è quello dei delitti condannati, non quello delle sentenze.

  • art. 69, ultimo comma, c.p.

    Quanto, poi all’invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non può che darsi atto che alla luce del disposto di cui all’art. 69, ultimo comma, cod. pen., correttamente, la Corte di appello si è limitata ad evidenziare che, stante la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., le circostanze attenuanti generiche non potevano essere valutate con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

    In presenza della recidiva reiterata, le attenuanti generiche non possono essere valutate prevalenti sulle aggravanti, nei limiti previsti dall’art. 69, ultimo comma, c.p.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    Occorre peraltro evidenziare che all’imputato è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. che per effetto del bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen. ha eliso le circostanze aggravanti (tra cui la stessa recidiva) e che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non avrebbe ragionevolmente potuto portare ad un trattamento sanzionatorio migliore atteso che la “pena base” per il delitto di cui all’art. 629 cod. pen. (reato più grave) è stata determinata, quanto alla pena detentiva, nel minimo edittale.

    L’attenuante del risarcimento del danno può essere bilanciata con le aggravanti; nel caso deciso era stata dichiarata equivalente alle aggravanti e la pena base era già stata fissata nel minimo edittale.

  • art. 20-bis c.p.

    In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.

    Il diniego della sostituzione della pena breve richiede una motivazione specifica e concreta; i precedenti penali possono costituire da soli la base della prognosi negativa se rivelano elementi chiaramente sfavorevoli rispetto alla rieducazione, al rischio di recidiva e al rispetto delle prescrizioni.

  • art. 59 l. 24 novembre 1981, n. 689

    In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.

    La decisione sulla sostituzione deve confrontarsi con le condizioni ostative e con la prognosi richiesta dalla disciplina; i precedenti penali possono sostenere il diniego solo se valutati concretamente e con motivazione puntuale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo

    La disposizione è richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte li esamina e li rigetta.

  • art. 629 c.p.

    In estrema sintesi si contesta all’imputato, dopo essere venuto in possesso di un trattore agricolo provento di rapina, di avere costretto il proprietario del mezzo, Antono Bocale, a consegnargli la somma di 7.000,00 euro in contanti prospettandogli in caso di mancata consegna del denaro la definitiva perdita del mezzo.

    La condotta contestata è ricondotta all’estorsione perché la prospettazione della definitiva perdita del mezzo sarebbe stata usata per costringere il proprietario a consegnare denaro.

  • art. 71 d.lgs. n. 159/2011

    La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 24 febbraio 2023 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, previa riduzione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato Fiorenzo Pio Luciano in relazione ai reati di estorsione aggravata di cui agli artt. 629 cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159/2011 (capo A della rubrica delle imputazioni)

    La norma è indicata quale disposizione aggravatrice associata all’estorsione contestata; la sentenza non espone ulteriori criteri interpretativi specifici.

  • art. 648 c.p.

    In estrema sintesi si contesta all’imputato, dopo essere venuto in possesso di un trattore agricolo provento di rapina

    Il possesso del trattore proveniente da rapina è il dato fattuale riferito alla contestazione di ricettazione; la responsabilità per tale reato era divenuta irrevocabile.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza in data 24 febbraio 2023 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, previa riduzione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato Fiorenzo Pio Luciano in relazione ai reati di estorsione aggravata di cui agli artt. 629 cod. pen. e 71 d.lgs. n. 159/2011 (capo A della rubrica delle imputazioni) e di ricettazione di cui agli artt. 61 n. 2 e 648 cod. pen. (capo B)

    La disposizione è richiamata come aggravante contestata in relazione alla ricettazione; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, a seguito di richiesta ritualmente pervenuta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;

    La norma è indicata quale base della trattazione orale in pubblica udienza richiesta ritualmente nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini della recidiva reiterata, non è indispensabile che la recidiva sia stata dichiarata in una precedente sentenza; occorre però che il nuovo reato sia stato commesso dopo una condanna irrevocabile e dopo la commissione di un ulteriore delitto. Il requisito del soggetto condannato per più delitti si valuta in base al numero dei reati oggetto di condanna, non al numero delle sentenze.
  • La recidiva facoltativa richiede una motivazione sulla concreta maggiore pericolosità; tale onere può essere assolto anche implicitamente, valorizzando l’omogeneità e la continuità dei reati, l’assenza di occasionalità della ricaduta e l’inefficacia deterrente delle precedenti condanne.
  • Quando ricorre la recidiva reiterata, l’art. 69, ultimo comma, c.p. preclude il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. La valutazione della loro utilità sul trattamento sanzionatorio può inoltre tenere conto del fatto che un’altra attenuante è già stata bilanciata con le aggravanti e che la pena base è stata determinata nel minimo edittale.
  • Il giudice può negare una pena sostitutiva facendo riferimento anche ai soli precedenti penali, purché li valuti in modo specifico, puntuale e concreto e da essi emergano elementi chiaramente negativi per la prognosi di rieducazione, contenimento del rischio di recidiva e adempimento delle prescrizioni.
  • È inammissibile in cassazione la deduzione fattuale introdotta per la prima volta con il ricorso, come la circostanza relativa al positivo esito dell’esecuzione di una precedente pena in detenzione domiciliare.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneEstorsioneRicettazioneImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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