Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24341/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

Le contribuenti erano subentrate nel giudizio di appello instaurato dal loro dante causa, avverso un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva inizialmente annullato l'atto, ma la CTR, accogliendo l'appello principale dell'Amministrazione e rigettando quello incidentale del contribuente, aveva ritenuto non provata la rinuncia all'eredità e, quindi, la qualità di eredi delle appellate. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 519 e 521 c.c., per non avere la CTR valutato i documenti attestanti la rinuncia all'eredità e per avere interpretato erroneamente le norme successorie; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice d'appello posto a carico delle chiamate all'eredità l'onere di provare la mancata assunzione della qualità di eredi, invece di richiedere all'Ufficio la prova dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto decisiva la documentazione di rinuncia all'eredità non esaminata dalla CTR, poiché la qualità di erede incide sulla soggettività passiva per i tributi del de cuius. Ha inoltre affermato che, nel giudizio riassunto nei confronti dei chiamati all'eredità, l'onere di provare l'acquisto della qualità di erede grava su chi la afferma, non sui chiamati stessi. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna in diversa composizione, affinché riesamini la causa valutando i documenti di rinuncia e verificando, nel contraddittorio tra le parti, se le ricorrenti abbiano o meno assunto la qualità di eredi, puri e semplici o beneficiati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario riassunto nei confronti dei chiamati all'eredità, la qualità di erede non può presumersi in difetto di prova dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte di chi tale qualità invoca.
  • La prova della qualità di erede, quando sia contestata, grava sulla parte che pretende di far derivare da essa la responsabilità per i debiti tributari del de cuius.
  • La mancata valutazione di documenti che dimostrino la rinuncia all'eredità integra vizio denunciabile in cassazione quando quei documenti siano decisivi per escludere la soggettività passiva dei convenuti.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un documento è rilevante solo se il documento trascurato abbia efficacia tale da infirmare con certezza la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.