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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10799/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con una misura domiciliare da eseguirsi in comunità terapeutica, in un procedimento per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 273 e 275, comma 3, c.p.p., nonché carenza e illogicità della motivazione per omessa valutazione comparativa rispetto a un precedente provvedimento (procedimento "Game Over") in cui, pur con aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., il G.i.p. aveva disposto il collocamento in comunità.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: l'ordinanza del Tribunale del riesame motivata solo sulla gravità del reato e sulla negativa personalità del ricorrente è insufficiente perché omette di affrontare la specifica questione sollevata sull'ingiustificata differenza di trattamento rispetto al precedente "Game Over". L'ordinanza impugnata è annullata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio limitatamente al punto segnalato; la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel procedimento costituisce uno dei titoli di reato che il giudice aveva richiamato per giustificare il diniego, ma la Corte ha ritenuto che la sola gravità del titolo non giustifichi l'omessa valutazione comparativa con precedenti analoghi.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale (traffico e detenzione di stupefacenti). Anche questo titolo di reato è stato richiamato dal Tribunale del riesame come argomento a favore del mantenimento della custodia, ma la Corte ha ritenuto la motivazione insufficiente senza valutare il confronto con il precedente provvedimento.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente: dalla sentenza è evincibile che la Corte impone al giudice di motivare compiutamente le decisioni cautelari e di rispondere ai punti specifici sollevati dall'appellante.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Norma procedurale richiamata: la Corte accoglie l'obiezione sulla carenza motivazionale, sottolineando l'obbligo del giudice di affrontare e giustificare le differenze di trattamento rispetto a provvedimenti analoghi.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Norma penale indicata come aggravante presente nel precedente procedimento "Game Over"; la presenza di aggravanti più gravi nel procedimento anteriore rafforza l'obbligo del giudice di spiegare perché in quel caso sia stata concessa la comunità e nel caso concreto no.

  • art. 309, co. 7, c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la competenza per il riesame e il rinvio: la Corte ha annullato e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, indicando il regime di competenza previsto dall'art. 309.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di carattere operativo riguardante gli adempimenti di cancelleria dopo il provvedimento della Corte; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti prescritti.

Massime di principio

  • La mera richiamazione della gravità del reato e della negativa personalità non basta a giustificare il diniego di una misura sostitutiva: il giudice deve motivare specificamente e rispondere ai punti sollevati dall'appellante.
  • Se esistono provvedimenti precedenti analoghi che hanno concesso misure più favorevoli (es. collocamento in comunità), il giudice deve compiere una valutazione comparativa e spiegare le ragioni di un trattamento diverso; l'omissione può comportare annullamento.
  • In materia di misure cautelari il principio di proporzionalità e l'individualizzazione della misura impongono al giudice di considerare sia la pericolosità concreta del soggetto sia alternative alla custodia carceraria adeguate al caso.
  • In sede di impugnazione cautelare è utile produrre e sollecitare l'esame di precedenti decisioni similari e motivazioni comparative, perché l'assenza di confronto può rivelarsi punto decisivo per l'annullamento.
  • L'annullamento per carenza motivazionale può essere limitato al punto specifico non affrontato: il procedimento viene rinviato per nuovo giudizio, non necessariamente per riesame completo di tutte le questioni.
  • Gli strumenti procedurali (art. 273 e 275 c.p.p.) possono essere invocati per contestare insufficienze logiche o mancate risposte a doglianze rilevanti: il giudice di merito è tenuto a un motivare esaustivo.

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