Cassazione Penale, Sentenza n. 33186/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte d'appello alla pena di due anni di reclusione e 1.800 euro di multa per avere ceduto, il 16 dicembre 2016, sette pasticche di Suboxone, qualificando il fatto ai sensi degli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo di ricorso, la difesa ha denunciato la violazione degli artt. 157 e 160 c.p., sostenendo che il termine massimo di prescrizione fosse maturato prima della sentenza d'appello e che la Corte territoriale avesse omesso di dichiarare l'estinzione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura, rilevando che il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, calcolato in base al regime sanzionatorio vigente al momento del fatto e al combinato disposto degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, c.p., era scaduto il 16 giugno 2024, in assenza di sospensioni, quindi prima della pronuncia d'appello del 20 ottobre 2025.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione. Ha ritenuto superfluo ogni esame nel merito e ha escluso una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché dalle sentenze di merito non emergevano circostanze evidenti tali da imporre l'assoluzione nel merito. La Corte ha inoltre affermato che, una volta accertata la prescrizione, non occorre esaminare eventuali nullità o vizi motivazionali che comporterebbero un rinvio al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
La disposizione individua il reato relativo ai fatti di lieve entità in materia di stupefacenti, il cui regime sanzionatorio vigente al momento del fatto è stato utilizzato per determinare il termine di prescrizione.
art. 80, comma 1, lett. g), D.P.R. n. 309/1990
Norma indicata nella contestazione del reato, senza ulteriore specifica interpretazione nella decisione.
Concorre, unitamente all'art. 161, comma 2, c.p., alla determinazione del termine massimo di prescrizione applicabile al reato.
Richiamato dal motivo di ricorso in relazione alla prescrizione.
Concorre, unitamente all'art. 157, comma 1, c.p., alla determinazione del termine massimo di prescrizione, quantificato in sette anni e sei mesi.
Consente una pronuncia assolutoria nel merito anche in presenza di una causa estintiva soltanto quando dagli atti emerga in modo evidente l'innocenza dell'imputato; tale condizione non è stata ravvisata.
Massime di principio
- Quando il termine massimo di prescrizione, determinato sulla base del regime sanzionatorio vigente al momento del fatto e delle regole di cui agli artt. 157 e 161 c.p., è maturato prima della sentenza d'appello e non risultano periodi di sospensione, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- La prescrizione maturata prima della sentenza d'appello deve essere rilevata anche se la Corte territoriale non ha motivato sul punto.
- Accertata una causa di estinzione del reato, l'esame di eventuali nullità o vizi motivazionali è superfluo quando la loro rilevanza imporrebbe il rinvio al giudice di merito, incompatibile con l'immediata applicazione della causa estintiva.
- In presenza della prescrizione, la pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile soltanto quando l'innocenza risulti evidente e debba essere constatata senza necessità di approfondimenti valutativi; in mancanza, prevale la declaratoria di estinzione del reato.
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