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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3165/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di merito chiedendo il riconoscimento del rapporto di mediazione (art.1754 c.c.), l'accertamento che il suo intervento sia stato causa della conclusione della compravendita (diritto alla provvigione ex art.1755 c.c.), la dichiarazione di simulazione del prezzo e la condanna al pagamento della provvigione (in via subordinata, accertamento della provvigione pro quota in caso di pluralità di mediatori). In primo grado e in appello è stato ritenuto che la prestazione della ricorrente non avesse avuto adeguata incidenza causale sulla conclusione dell'affare e che un secondo mediatore avesse avuto ruolo determinante; inoltre è stata contestata l'applicazione di una clausola contrattuale penale prevista nell'accordo tra il venditore e la ditta Cogi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (e il terzo è stato dichiarato inammissibile), confermando il principio che per il sorgere del diritto alla provvigione è necessaria un'efficienza causale adeguata dell'intervento del mediatore e che la mera messa in relazione non è di per sé sufficiente, né l'intervento di un secondo mediatore esclude automaticamente l'efficacia del primo. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo relativo all'interpretazione della clausola contrattuale (pena pari al 75% del compenso pattuito) ritenendo che la clausola abbia funzione indennitaria collegata all'individuazione del compratore presentato dal mediatore e che la Corte d'appello abbia errato nel limitarne l'applicabilità al caso di vendita "diretta". La cassazione ha quindi annullato parzialmente la sentenza impugnata e rinviato per la valutazione degli effetti della clausola e per l'accertamento della sua eventuale vessatorietà in base al Codice del Consumo.

Norme richiamate

  • art. 1754 c.c.

    Definisce la figura del mediatore come colui che mette in relazione le parti; la Corte precisa che questa definizione non è di per sé sufficiente a determinare il diritto alla provvigione

  • art. 1755, co. 1 c.c.

    Stabilisce il diritto alla provvigione se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore: la Corte interpreta "effetto" in senso di causalità adeguata, non meramente condizionalistica

  • art. 1758 c.c.

    Regola la pluralità di mediatori e la provvigione pro quota; la presenza della norma implica che l'intervento successivo di un altro mediatore non annulla automaticamente i diritti del primo

  • art. 1362 c.c.

    Canone interpretativo dei contratti: la Corte rileva che l'interpretazione letterale della parola "direttamente" non può prevalere se contrasta con la comune intenzione e la funzione della clausola contrattuale

  • art. 1366 c.c.

    Principio di interpretazione secondo buona fede: richiamato per sostenere l'interpretazione estensiva/indennitaria della clausola penale

  • art. 1367 c.c.

    Canone della conservazione degli effetti del contratto: usato per evitare un'interpretazione che svuoti la clausola

  • art. 1371 c.c.

    Richiama l'equo contemperamento degli interessi contrattuali quale criterio ermeneutico collegato all'interpretazione della clausola

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: la Corte conferma che grava sulla parte che asserisce il fatto costitutivo del diritto alla provvigione l'onere di fornire prove sufficienti

  • art. 2729 c.c.

    Standard di prova per le presunzioni: richiamato nella censura relativa alla valutazione delle visite e delle presunzioni; la Corte ritiene che le valutazioni dei giudici di merito non siano viziabili se razionali

  • art. 342 c.p.c.

    Norma procedurale sull'ammissibilità dell'appello: menzionata nel ricorso ma la Corte osserva che non è stata applicata in modo tale da incidere sul giudizio di merito

  • art. 246 c.p.c.

    Incapacità a testimoniare: richiamato in relazione alla valutazione dell'utilità o superfluità della testimonianza; la Corte rileva che motivazioni alternative non impugnate rendono la censura inammissibile

  • art. 116 c.p.c.

    Limite al sindacato della Cassazione sulla valutazione dei fatti: la Corte ricorda che non può sostituirsi al giudice di merito se la ricostruzione è razionale

  • artt. 33 ss. cod. cons.

    Richiamati come possibili criteri per valutare se la clausola contrattuale riconosciuta abbia carattere vessatorio nei confronti del consumatore; la questione è rimessa al giudice di rinvio

Massime di principio

  • Per ottenere la provvigione il mediatore deve dimostrare che la conclusione dell'affare sia effetto della sua attività intesa in termini di causalità adeguata; la mera messa in relazione non basta
  • L'intervento successivo di un secondo mediatore non esclude automaticamente il diritto del primo: va valutata la effettiva efficacia causale di ciascun intervento nel quadro temporale e fattuale
  • Nell'interpretazione delle clausole contrattuali (es. penalità a favore del mediatore) si devono privilegiare la comune intenzione delle parti, la funzione economica della clausola e i canoni di buona fede e conservazione degli effetti, non solo la lettura letterale
  • La valutazione del fatto e del peso delle prove (visite, comportamenti successivi delle parti, rinunce di provvigione) è essenzialmente rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se irragionevole o priva di motivazione
  • Se una clausola contrattuale viene ritenuta rilevante per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento (anche se formulata come "penale"), il giudice dovrà verificare anche la sua eventuale vessatorietà secondo le norme del Codice del Consumo

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