Cassazione Civile, Sentenza n. 3139/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la decisione di primo grado di assegnare a Anna Maria Poiatti un immobile in Marsala (Corso Calatafimi) ritenuto non comodamente divisibile e di consolidare la stima e il progetto divisorio del CTU. Le censure riguardano (in vari motivi): l'omesso esame di fatti decisivi e la errata lettura della relazione del consulente tecnico; la divisibilità dell'immobile; l'applicazione e l'interpretazione dell'art. 720 c.c. (conflitto fra richiesta di attribuzione del titolare della quota maggiore individuale e richiesta congiunta di più condividenti la cui somma supera tale quota); la carenza motivazionale della Corte d'appello; l'affidamento alla CTU e la presunta insufficiente verifica giudiziale; l'erroneità o mancato aggiornamento delle stime; la mancata valutazione di documenti prodotti in appello.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato in tutte le sue parti. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, applicando la preclusione della c.d. "doppia conforme" (art. 348-ter c.p.c.) quando primo e secondo grado hanno deciso la stessa questione di fatto sulla medesima base probatoria; ha confermato che la valutazione sulla comoda o non comoda divisibilità è questione di fatto e che il giudice di merito può avvalersi del CTU, potendo legittimamente fare proprio il progetto di divisione se non ravvisa ragioni per discostarsene; ha affermato il principio secondo cui l'art. 720 c.c. dà preferenza al comunista individualmente titolare della quota maggiore (preferenziale ma non assoluta: il giudice può derogare se motiva adeguatamente); ha ritenuto corretta la gestione delle stime e la mancata richiesta di aggiornamento in assenza di specifici fatti che ne dimostrino l'attenuazione dell'attualità; ha dichiarato inammissibili o insufficientemente specifiche le doglianze relative a nuovi documenti prodotti in appello per mancata dimostrazione dell'impossibilità di produzione in primo grado. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente (liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori), con addebito e raddoppio del contributo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
norma richiamata in relazione al vizio per omesso esame di fatto decisivo; la Corte evidenzia i limiti della cassazione nel sindacare valutazioni di fatto/probatorie dei giudici di merito
disciplina la preclusione della cosiddetta 'doppia conforme': non è impugnabile in cassazione l'omesso esame di fatti storici quando primo e secondo grado hanno deciso una questione di fatto sulle stesse ragioni
regola l'attribuzione del bene indivisibile: accorda preferenza al comunista titolare della quota maggiore individuale; la preferenza è normativa e non assoluta (il giudice può derogare, ma deve motivare)
stabilisce il diritto del coerede alla quota in natura; la Corte ricorda che ciò non equivale al diritto a porzioni di ciascun bene ma alla porzione complessiva che riproduca, per quanto possibile, la composizione qualitativa della massa
richiamato come criterio per la formazione delle parti e per l'idea che la quota debba riprodurre la composizione qualitativa della massa ereditaria
regola la stima per la divisione: la valutazione deve riferirsi al valore venale al momento della divisione; l'aggiornamento delle stime va motivato e non automatico
norma sul potere di valutazione della prova; la Corte ritiene legittimo il ricorso al CTU e giudica corretta la verifica svolta dai giudici di merito
richiesta di motivazione delle decisioni; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della Corte d'appello quando essa dà conto delle condizioni che rendono operante la preferenza di legge
disciplina l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello: la produzione è ammessa solo se la parte dimostra l'impossibilità di proporre o produrre tali mezzi in primo grado per causa non imputabile (applicabile ratione temporis)
richiamato in relazione al potere di valutazione delle prove e alla necessità di motivare le decisioni di merito; censura respinta per insufficienza di specificità
Massime di principio
- La qualificazione della comoda o non comoda divisibilità di un bene è questione di fatto: le valutazioni del CTU e dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo profili di diritto o palese illogicità.
- In caso di concorrenza fra la richiesta di attribuzione del titolare della quota maggiore individuale e una richiesta congiunta di più condividenti la cui somma supera quella quota, l'art. 720 c.c. pone una preferenza normativa a favore del titolare della quota individuale; il giudice può comunque derogare, ma deve fornire motivazione adeguata.
- Quando il giudice d'appello condivide la valutazione tecnica del primo grado (c.d. doppia conforme), molte censure sulla prova e sulla stima diventano inammissibili in Cassazione per preclusione.
- Le stime effettuate da CTU in momenti precedenti alla decisione devono essere aggiornate solo se emergono fatti specifici che rendono evidente la perdita di attualità; la semplice richiesta di aggiornamento senza indicazione di fatti concreti non è sufficiente.
- La produzione di nuovi documenti o mezzi di prova in appello richiede la prova dell'impossibilità di produrli in primo grado per causa non imputabile: senza tale prova la Corte può non esaminarli.
- Il giudice di merito può assumere il progetto di divisione predisposto dal CTU come proprio progetto quando non ravvisa ragioni per discostarsene; tale scelta è legittima salvo vizio motivazionale concreto.
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