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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3180/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa al diritto di servitù di passo su una stradella posta originariamente in comune proprietà degli Zampi e ceduta in parte nel 1963 ai Pratesi e, successivamente, nel 2001 al fondo residuo alla C. Quattro s.r.l. I resistenti lamentavano molestie e la chiusura del tracciato con una colonna in cemento e un cancello che impedivano l'esercizio della servitù. Il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato inammissibile la domanda nei confronti di Ceccherini e respinto la domanda nei confronti della C. Quattro; la Corte d'appello di Firenze ha riformato ritenendo la legittimazione passiva di Ceccherini e condannando la C. Quattro alla rimozione delle opere, qualificando la servitù come costituita per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) fino alla particella contestata. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con numerosi motivi (violazione di norme processuali, contestazione degli accertamenti di fatto, errata applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., mancata valutazione di documenti, questioni relative all'utilizzabilità del fascicolo di parte in appello, e altri profili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente accertato, sulla base delle prove e delle testimonianze, l'esistenza e l'estensione della servitù determinata allo stato di fatto al momento della divisione del fondo nel 1963, e la legittimazione passiva di Ceccherini in quanto titolare di un diritto reale di servitù. La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi di ricorso, ha richiamato il divieto della revisione del merito in sede di legittimità e ha confermato che la visibilità integrale delle opere non è sempre necessaria per la costituzione/opponibilità della servitù per destinazione del padre di famiglia. Ha inoltre respinto le doglianze processuali riguardanti l'utilizzabilità del fascicolo di parte in appello e il mancato esame di un documento, ritenendole non autosufficienti o inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Codice Civile - art. 1062

    La servitù costituita per destinazione del padre di famiglia si determina con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della divisione dell'unica proprietà; la sua estensione va valutata in base all'uso storico e non è insensibile a modifiche successive.

  • Codice Civile - art. 1061

    Il requisito dell'apparenza richiesto per l'acquisto di servitù non impone la visibilità integrale di tutte le opere; rilevano segni obiettivi ed inequivoci che rivelino l'onere gravante sul fondo.

  • Codice Civile - art. 1064

    Le norme sugli obblighi del titolare della servitù in tema di esercizio (come il criterio del 'minimo mezzo') regolano l'esercizio della servitù e non la sua costituzione; pertanto non sono pertinenti alla decisione sulla costituzione dell'onere.

  • Codice Civile - art. 1065

    Come per l'art. 1064, norme relative all'esercizio della servitù non attengono alla questione della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.

  • Codice Civile - art. 1168

    Citato nel ricorso ma non ritenuto risolutivo; la Corte non ha accettato che l'uso indicato fosse mera tolleranza priva di rilevanza per la costituzione della servitù.

  • Codice di Procedura Civile - art. 360

    art. 360 n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c.

    I vizi denunciati per cassazione sono soggetti alla verifica di legittimità: la Corte ha richiamato i limiti dell'impugnazione in cassazione (divieto di riesame del merito) e l'onere di specificazione per il vizio di omesso esame di fatto decisivo (n.5). Molte doglianze sono state dichiarate inammissibili o infondate per mancata indicazione dei requisiti richiesti.

  • Codice di Procedura Civile - art. 342

    La doglianza sulla presunta inutilizzabilità del fascicolo di parte in appello è stata ritenuta inammissibile per via dell'applicazione delle norme che regolano l'utilizzabilità dei documenti in appello.

  • Codice di Procedura Civile - art. 345

    I documenti contenuti nel fascicolo di parte del primo grado non sono considerati 'nuovi' se prodotti in appello; pertanto il divieto per il ritardo nel ritiro del fascicolo in primo grado non preclude la loro utilizzazione in appello.

  • Codice di Procedura Civile - artt. 165 e 166

    Riferimento alle preclusioni probatorie: i documenti prodotti secondo le regole del primo grado possono essere impiegati in appello senza essere considerati nuovi.

  • Codice di Procedura Civile - art. 169 comma 2

    art. 169, comma 2, c.p.c.

    Il termine per il deposito del fascicolo di parte è riferito alla fase decisoria di primo grado e non impedisce l'uso dei documenti in appello secondo le regole dell'art. 345 c.p.c.

  • Codice di Procedura Civile - art. 360 bis

    La Corte ha dichiarato inammissibile alcune doglianze processuali alla luce delle regole sull'autosufficienza dei motivi di cassazione.

  • Codice di Procedura Civile - artt. 366 e 369

    artt. 366 primo comma, n. 6 e 369 secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiesti per la specificazione del fatto storico omesso ai sensi dell'art. 360 n.5: la Corte ha confermato l'onere di indicazione puntuale e la necessità di dimostrare la decisività del fatto.

  • D.P.R. 115/2002 - art. 13 comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Consente l'assoggettamento dei ricorrenti all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha disposto tale pagamento.

Massime di principio

  • In tema di servitù per destinazione del padre di famiglia, rileva lo stato di fatto al momento della divisione originaria del fondo: l'estensione della servitù si valuta sulla base dell'uso storico e non sulla conformità delle opere presenti al momento del giudizio.
  • Il requisito dell'apparenza non richiede la permanenza o visibilità integrale di tutte le opere: bastano segni oggettivi e inequivoci che rivelino l'onere gravante sul fondo.
  • Le valutazioni di fatto e di prova del giudice di merito sono in linea di principio insindacabili in Cassazione; la cassazione non ammette un riesame del merito se non nei casi di vizio di diritto specificamente rilevabile.
  • Le norme che regolano l'esercizio della servitù (artt. 1064-1065 c.c.) non incidono sulla questione della costituzione della servitù, che va valutata con riferimento a norme come l'art. 1062 c.c.
  • I documenti formanti il fascicolo di parte del primo grado, prodotti regolarmente, possono essere utilizzati in appello e non sono automaticamente 'nuovi' ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; il mancato ritiro del fascicolo nel termine per il primo grado non esclude l'utilizzabilità in appello.
  • Per far valere in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n.5), è necessario indicare con precisione il fatto storico, la sua collocazione negli atti, come è stato discusso e perché sarebbe stato decisivo; l'onere di specificazione è rigoroso e la mancata osservanza determina l'inammissibilità della doglianza.

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