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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00713/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta da un avvocato che agiva in proprio per lamentare l'irragionevole durata del giudizio di ottemperanza da lui promosso davanti al T.A.R. Lazio per ottenere l'esecuzione di un giudicato relativo alla distrazione delle spese di lite maturate in un precedente giudizio. Dopo il rigetto della domanda in primo grado e la declaratoria di incompetenza territoriale della Corte d'Appello di Roma in sede di opposizione, la causa è stata riassunta davanti alla Corte d'Appello di Bari, che però si è a sua volta dichiarata incompetente e ha sollevato d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. Il punto controverso riguardava l'individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 3 L. n. 89 del 2001: secondo la Corte di Bari, il processo presupposto non era il giudizio di ottemperanza davanti al T.A.R. Lazio, ma il precedente giudizio di equa riparazione trattato dalla Corte d'Appello di Bari, definito a favore della cliente dell'avvocato; secondo la tesi accolta dalla Cassazione, invece, il giudizio presupposto era quello di ottemperanza, perché il difensore antistatario non era parte del giudizio di equa riparazione originario e la domanda di distrazione delle spese ha natura incidentale e accessoria, non autonoma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il conflitto negativo di competenza e ha dichiarato la competenza territoriale della Corte d'Appello di Roma. Ha escluso che, ai fini dell'equa riparazione richiesta dall'avvocato in proprio, potesse rilevare come giudizio presupposto il precedente procedimento di equa riparazione seguito davanti alla Corte d'Appello di Bari, poiché il ricorrente non era parte di quel processo ma solo difensore antistatario della parte assistita. Ha invece affermato che il solo giudizio presupposto rilevante era il procedimento di ottemperanza svoltosi dinanzi al T.A.R. Lazio, nel cui ambito si assumeva maturata la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Conseguentemente, per individuare il distretto territorialmente competente, occorreva fare riferimento al giudice che aveva trattato il giudizio di ottemperanza, ossia la Corte d'Appello di Roma. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata perché il regolamento di competenza era stato richiesto d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    consente il regolamento di competenza richiesto d'ufficio nei casi di conflitto negativo tra giudici.

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei casi previsti; nel testo è richiamato perché l'avvocato agiva in proprio.

  • art. 3 L. n. 89 del 2001

    per individuare la competenza territoriale nella domanda di equa riparazione occorre avere riguardo al distretto della Corte d'Appello in cui ha sede il giudice davanti al quale si è svolto il giudizio presupposto definito nel merito.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    il diritto alla ragionevole durata riguarda il processo proprio della persona che agisce, non quello di terzi estranei al giudizio.

  • art. 1173 c.c.

    l'equa riparazione è ricondotta a una fonte di obbligazione riconducibile a ogni altro atto o fatto idoneo a produrla secondo l'ordinamento.

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, è legittimato a chiedere l'indennizzo solo chi sia parte del processo nel quale si assume verificata la violazione della ragionevole durata, non anche il soggetto che abbia un interesse riflesso o indiretto al suo esito.
  • La domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario ha natura incidentale e accessoria: non attribuisce al difensore la qualità di parte autonoma del giudizio e non può trasformare in suo processo il giudizio in cui ha assistito la parte.
  • Ai fini della competenza territoriale nella domanda di equa riparazione, il giudizio presupposto va individuato nel processo che ha inciso sul diritto della parte istante e che è stato definito nel merito dal giudice davanti al quale si è svolto, non nel diverso procedimento che abbia solo riguardato questioni accessorie o ulteriori.
  • Il principio secondo cui il giudizio di ottemperanza alla condanna ex L. n. 89 del 2001 si valuta unitariamente al giudizio che ha riconosciuto l'indennizzo opera soltanto quando vi sia coincidenza soggettiva tra le parti dei due giudizi; in difetto di tale coincidenza, il principio non è applicabile.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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