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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27910/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice aveva domandato il riconoscimento della pensione anticipata prevista dalla riforma del 2011. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo che, per maturare il requisito contributivo richiesto dalla nuova disciplina, non potessero essere computati i contributi figurativi per malattia o disoccupazione, e che dovessero valere solo contributi effettivi. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 24, commi 10 e 11, della legge n. 214 del 2011, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c. e all'art. 113 c.p.c., sostenendo che il nuovo regime della pensione anticipata consente, nel comma 10, il computo anche della contribuzione figurativa, mentre il requisito dell'effettività è espressamente richiesto solo dal comma 11 per i lavoratori con primo accredito successivo al 1° gennaio 1996.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione della corte territoriale perché, nel sistema introdotto dall'art. 24 della legge n. 214 del 2011, il requisito contributivo del comma 10 per la pensione anticipata può essere integrato anche dalla contribuzione figurativa, poiché il legislatore non ha richiesto espressamente la contribuzione effettiva; tale requisito è invece previsto solo dal comma 11, per una fattispecie diversa, riferita ai lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 24, commi 10 e 11, L. 214/2011

    Nel comma 10, ai fini della pensione anticipata, la contribuzione figurativa può concorrere al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta; nel comma 11, invece, è espressamente richiesta la contribuzione effettiva per almeno venti anni, in collegamento con il requisito anagrafico dei 63 anni.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La Corte richiama il criterio letterale di interpretazione della norma per distinguere tra il comma 10 e il comma 11 dell'art. 24 L. 214/2011.

  • art. 113 c.p.c.

    La norma è evocata come parametro di censura nel motivo di ricorso, ma il testo non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • d.l. n. 201 del 2011

    È indicato come intervento normativo che ha riformato la disciplina previdenziale, poi convertito con modificazioni nella L. 214/2011.

  • L. n. 335 del 1995

    È richiamata come riforma previdenziale precedente, completata dalla riforma del 2011, rilevante per i lavoratori con sistema interamente contributivo.

Massime di principio

  • Nel sistema della pensione anticipata introdotto dalla riforma del 2011, il requisito contributivo previsto dal comma 10 dell'art. 24 va inteso come anzianità contributiva utile, senza che sia richiesta, in via espressa, la sola contribuzione effettiva; pertanto la contribuzione figurativa può concorrere al raggiungimento della soglia.
  • La contribuzione effettiva è richiesta solo nella diversa ipotesi disciplinata dal comma 11 dell'art. 24, che riguarda i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dopo il 1° gennaio 1996 e che accedono alla pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica minima.
  • In sede di interpretazione delle norme previdenziali, quando il legislatore distingue testualmente tra "contribuzione utile" e "contribuzione effettiva", l'interprete non può introdurre per analogia un requisito di effettività non previsto dal testo della disposizione applicabile.
  • La qualificazione del diritto alla pensione anticipata deve avvenire distinguendo nettamente le due fattispecie del comma 10 e del comma 11, evitando di sovrapporre il vecchio requisito dei 35 anni di contribuzione alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 214 del 2011.

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