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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27886/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due procedure selettive riservate a personale interno per il passaggio all’area funzionale terza, con profili di collaboratore amministrativo e collaboratore amministrativo-contabile. Il Ministero, nella formazione delle graduatorie, aveva attribuito prevalenza, a parità di punteggio, alla minore età anagrafica anziché alla maggiore anzianità di servizio. Altri dipendenti avevano impugnato con successo le graduatorie davanti al giudice amministrativo, ottenendone l’annullamento e il successivo inquadramento superiore. Gli odierni ricorrenti avevano anch’essi impugnato le graduatorie in sede amministrativa, ma il loro ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetti di notificazione ai controinteressati. Essi hanno quindi agito davanti al giudice ordinario chiedendo che l’efficacia delle sentenze amministrative di annullamento fosse estesa anche alla loro posizione, con riconoscimento del superiore inquadramento o, in subordine, del risarcimento del danno. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., oltre che dei principi di buona fede e buon andamento ex art. 97 Cost., sostenendo che la graduatoria fosse un atto inscindibile e che l’annullamento, una volta accertata l’erronea applicazione dei criteri di preferenza, dovesse produrre effetti erga omnes, evitando alterazioni dell’ordine di merito e trattamenti disomogenei tra concorrenti in identica situazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato l’orientamento secondo cui il giudicato amministrativo ha normalmente efficacia inter partes e può espandersi oltre i soli litiganti solo in casi eccezionali, quando la natura dell’atto o il vizio accertato rendano logicamente e giuridicamente impossibile che l’atto continui a produrre effetti per taluni e non per altri. Ha precisato che la graduatoria concorsuale è, di regola, un atto plurimo scindibile: l’effetto espansivo del giudicato può operare solo se il vizio sia comune a tutti i destinatari, come accade per vizi della commissione, dei criteri di valutazione o di ammissione, non invece per la rettifica dei punteggi o per l’erronea applicazione dei criteri di preferenza a parità di punteggio. In tale ipotesi, l’avanzamento in graduatoria può essere riconosciuto solo a chi abbia impugnato e ottenuto l’annullamento, con conseguente scivolamento degli altri candidati, senza necessità di estendere il giudicato ai non ricorrenti o a chi sia rimasto precluso da una declaratoria di inammissibilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato fa stato tra le parti, salvo le eccezioni ammesse in presenza di atti o vizi che impongano un’estensione necessariamente generale dell’effetto caducatorio

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato come norma sulla stabilità del giudicato, in coordinamento con l’art. 2909 c.c.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 97 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Il giudicato amministrativo ha, come regola, efficacia limitata alle parti del giudizio; l’estensione ai terzi è eccezionale e richiede che la natura dell’atto o il vizio accertato rendano impossibile la sopravvivenza dell’atto nei confronti dei non impugnanti.
  • Una graduatoria concorsuale costituisce di regola un atto plurimo scindibile: l’annullamento ottenuto da alcuni concorrenti non si estende automaticamente a tutti gli altri, salvo che il vizio sia necessariamente comune all’intera platea dei destinatari.
  • L’estensione del giudicato può operare solo sul versante caducatorio dell’atto e non comporta automaticamente obblighi conformativi o prescrittivi in favore di soggetti che non abbiano partecipato utilmente al giudizio.
  • L’erronea applicazione dei criteri di preferenza a parità di punteggio non integra, di per sé, un vizio comune tale da imporre la riformulazione erga omnes della graduatoria.
  • La tutela del concorrente che abbia impugnato vittoriosamente la propria esclusione o collocazione in graduatoria non implica la riespansione del giudicato a favore di chi sia rimasto inerte o abbia visto dichiarato inammissibile il proprio ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicorso per cassazioneAssemblea
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

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