Cassazione Civile, Ordinanza n. 27850/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento negativo dell'indebito/pretesa contributiva fatta valere dall'ente previdenziale con riferimento ai contributi dovuti alla Gestione Artigiani per l'anno 2016. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda dell'assicurato; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto e condannato l'appellante alle spese. In Cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo di avere presentato in primo grado rituale dichiarazione ai sensi di tale norma e che l'obbligazione contributiva del lavoratore autonomo sarebbe comunque finalizzata all'ottenimento di una prestazione previdenziale. Con il secondo motivo, sempre ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., censurava la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello sul punto dell'art. 152 disp. att. c.p.c., osservando che la domanda proposta aveva ad oggetto l'accertamento del venir meno dell'obbligo contributivo verso la Gestione Artigiani e non un diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali direttamente azionato. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, perché l'INPS si era limitato a depositare la sola procura alle liti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 152 disp. att. c.p.c.
La limitazione/dispensa prevista dalla norma opera solo quando la controversia abbia ad oggetto diretto e immediato il diritto a una prestazione previdenziale o assistenziale; non si applica alla domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese di lite è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata quale vizio di violazione di legge per entrambi i motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La disciplina di favore in tema di spese processuali prevista per le controversie previdenziali non si estende alle azioni che mirano soltanto all'accertamento negativo dell'obbligo contributivo, quando il petitum immediato non sia una prestazione previdenziale o assistenziale.
- In sede di legittimità non è censurabile il mancato esercizio del potere di compensazione delle spese, trattandosi di scelta discrezionale del giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, può essere dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sul patrocinio e sul processo civile.
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