Cassazione Civile, Ordinanza n. 27845/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso una intimazione di pagamento notificata a seguito di una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali per più annualità. In primo grado il giudice aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente e aveva quindi accolto l'opposizione; in appello, invece, la decisione era stata riformata, ritenendosi valida ed efficace la notifica della cartella, tardiva l'opposizione quanto alla deduzione della prescrizione e interrotto il termine prescrizionale con la notifica dell'intimazione di pagamento. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto analitico. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater e ha depositato documentazione relativa alla domanda, al pagamento della prima rata e di alcune rate successive; la Corte ha verificato l'applicabilità dello ius superveniens in materia di estinzione dei giudizi e ha ritenuto sufficiente, ai fini estintivi, il versamento della prima o unica rata, con conseguente declaratoria di estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, applicando la disciplina sopravvenuta in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata. Ha rilevato che, ai fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che il giudice dichiara l'estinzione d'ufficio in presenza della dichiarazione di adesione e della documentazione attestante il pagamento. In conseguenza dell'estinzione non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, che restano regolate dalla norma generale sull'estinzione del processo; inoltre è stato escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché collegato solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata
Si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella definizione agevolata, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio sulla base della dichiarazione di adesione e della documentazione del pagamento.
art. 1, commi 231 e segg., L. n. 197/2022
Costituisce il perno della definizione agevolata cui la parte ha aderito, rilevante ai fini della richiesta estinzione del giudizio.
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati
La norma è letta alla luce dello ius superveniens, nel senso che il perfezionamento rilevante ai fini estintivi si identifica con il pagamento della prima o unica rata nei casi disciplinati dalla norma interpretativa sopravvenuta.
Richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale di legittimità.
art. 310, ultimo comma, c.p.c.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate
In mancanza di disposizioni speciali, regola le spese del processo estinto, con esclusione di una pronuncia sulle spese da parte della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È esclusa la sua applicazione perché il raddoppio del contributo unificato consegue solo a decisioni di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, non all'estinzione.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi a oggetto debiti inclusi in una definizione agevolata, la sopravvenienza normativa che qualifichi come perfezionamento della procedura il versamento della prima o unica rata impone al giudice di verificare d'ufficio i presupposti estintivi alla luce dello ius superveniens.
- Quando il legislatore preveda una norma di interpretazione autentica sull'estinzione del giudizio da definizione agevolata, tale disciplina si applica ai procedimenti pendenti e prevale sul diverso requisito del pagamento integrale delle somme originariamente richieste.
- L'estinzione del processo comporta l'applicazione della regola generale sulle spese del giudizio estinto e non determina, di regola, una pronuncia sulle spese da parte del giudice di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del giudizio, essendo collegato soltanto al rigetto nel merito o alle declaratorie di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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