Cassazione Civile, Ordinanza n. 26153/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di compravendita di un comprensorio di fondi rustici stipulato tra un privato acquirente e l'istituto venditore. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'acquirente, condannandolo a rilasciare i fondi. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo infondata la doglianza relativa alla presunta tardività della domanda di risoluzione. Nel ricorso per cassazione l'acquirente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1456 c.c., sostenendo che l'istituto, nell'atto introduttivo, si era limitato a dichiarare di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa e che solo con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. aveva proposto la domanda di risoluzione per inadempimento; secondo il ricorrente, tale mutamento della domanda non sarebbe stato consentito e la Corte d'appello avrebbe errato nel reputarlo ammissibile sulla base della giurisprudenza di legittimità, in particolare delle Sezioni Unite n. 12310/2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente respinto la censura di tardività della domanda di risoluzione per inadempimento proposta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., applicando i principi delle Sezioni Unite n. 12310/2015. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per censurare la domanda di risoluzione per inadempimento; la Corte non ne offre una nuova interpretazione, ma ritiene corretta l'applicazione dei principi sulla proponibilità della domanda di risoluzione
richiamato dal ricorrente in relazione alla clausola risolutiva espressa; la Corte osserva che la questione della domanda di risoluzione per inadempimento è stata correttamente valutata
consente la formulazione della domanda di risoluzione per inadempimento nella memoria indicata, secondo i principi di legittimità richiamati dalla Corte d'appello
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di merito, la domanda di risoluzione per inadempimento può essere formulata o precisata nelle memorie consentite dall'art. 183, comma 6, c.p.c., quando ciò sia compatibile con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
- La deduzione di tardività della domanda di risoluzione non è fondata se il giudice di merito ha correttamente applicato i principi elaborati dalle Sezioni Unite in tema di ammissibilità delle modifiche della domanda nella fase di trattazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si risolve nel contestare una valutazione del giudice di merito che abbia fatto corretta applicazione dei principi nomofilattici rilevanti.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è tenuta alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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